Sportello Unico Digitale - Comune di Loano

Somministrazione alimenti e bevande

Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

La “superficie di somministrazione” è la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nochè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine. uffici e servizi.

L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. assoggetta la fattispecie a segnalazione certificata di inizio attività con esclusione delle zone individuate dai comuni quale territorio da sottoporre a tutela ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, ove vige il sistema autorizzatorio.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere differenti denominazioni, come: ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, tavola calda, self-service, fast food, bar di vario genere, gelateria, cremeria, creperia, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the, disco-bar, piano bar, american-bar, discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, ecc.
Tutte le tipologie sopra richiamate sono comunque riconducibili amministrativamente ad una sola tipologia: somministrazione di alimenti e bevande.

All’interno di tale tipologia possono essere somministrate sia le bevande di qualunque gradazione alcoolica che gli alimenti. La possibilità di somministrazione di alimenti è legata esclusivamente alla dotazione di idonee attrezzature presenti nell’esercizio (es. fornello, cappa aspirante, piano di lavoro dedicato, frigorifero dedicato, ecc.). Nella notifica sanitaria che è necessario allegare alla s.c.i.a. sarà necessario specificare l’attività (solo bar e simili, solo ristorante, oppure entrambe le attività).

All’interno di ciascun esercizio di somministrazione possono essere installati – senza necessità di presentazione di nuova  s.c.i.a. o domanda – apparecchi radiotelevisivi o impianti per la diffusione sonora strumentale ed effettuare musica dal vivo a condizione che:

  • non venga apportata maggiorazione ai normali prezzi delle consumazioni;
  • non venga applicato un biglietto di ingresso;
  • non vengano creati spazi autonomi e delimitati per spettacolo od intrattenimento;
  • non venga effettuata campagna pubblicitaria specifica con l’evidenziazione delle attività musicali.

In presenza anche di una soltanto delle condizioni sopra indicate, dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione di cui all’art. 68 T.U.L.P.S. con allegato il parere della C.V.L.P.S.. Nel caso in cui la capienza del locale fosse inferiore alle 200 persone, detta autorizzazione potrà essere sostituita da s.c.i.a. accompagnata da specifica relazione redatta da tecnico abilitato.

Potranno inoltre essere installati – senza necessità di presentazione di nuova s.c.i.a.– anche apparecchi idonei per il gioco lecito individuati dall’art. 110 T.U.L.P.S., a condizione che il locale sia ubicato ad una distanza superiore a mt. 300 da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. (L.R. 30 aprile 2012 n. 17)

Si ricorda che, in applicazione del comma 1 del citato art. 110 T.U.L.P.S., in tutti gli esercizi, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.

La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e s.m.i. si applica anche alle attività:

  1. di somministrazione di alimenti e bevande svolta attraverso distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività;
  2. di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico; (per esercizi non aperti al pubblico si intendono le mense aziendali, gli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonchè le attività svolte in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore);
  3. di home-restaurant cioè la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da persone fisiche presso la propria abitazione.

Per le fattispecie di cui sopra vedere sezione specifica.

Rimangono regolate da specifiche disposizioni nazionali e regionali le attività di somministrazione effettuate:

  1. negli agriturismi;
  2. nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
  3. nelle strutture ricettive extralberghiere;

La somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei locali ove è prevalente l’intrattenimento (discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili) o lo svago (stabilimenti balneari, impianti sportivi e simili) è subordinata alla presentazione di specifica scia o a richiesta di autorizzazione per le zone sottoposte a tutela ed è consentita esclusivamente negli orari di apertura dell’attività prevalente.

Negli impianti sportivi è vietata la somministrazione di bevande di contenuto alcoolico superiore a 21° (art. 5 l. 287/1991). Stesso divieto vige in occasione di manifestazioni sportive o musicali all’aperto e nelle fiere.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 20 Giugno 2024 alle 14:38
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