Sportello Unico Digitale - Comune di Loano

Vendita alcolici

L’ Art. 13-bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34 , convertito nella L. 28 giugno 2019 n. 58 ha ripristinato l’obbligo di denuncia dell’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alcoolici all’Agenzia delle Dogane, già previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 .

La tabella A allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , al punto 1.10 voce 29, ha previsto che tale denuncia debba avvenire mediante presentazione allo SUAP di specifica comunicazione.

La denuncia/comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che vendono o somministrano alcoolici e cioè vino, birra e liquori. Le categorie interessate sono:

  • esercizi di vicinato del settore alimentare (solo se vendono alcoolici);
  • medie o grandi strutture di vendita del settore alimentare (solo se vendono alcoolici);
  • esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, pub, mense aziendali, ecc.);
  • circoli privati all’interno dei quali si effettua somministrazione di alcoolici ai soli soci;
  • rifugi alpini (solo se somministrano alcoolici);
  • tutti gli esercizi di ricettività (alberghi, residence, pensioni, campeggi, villaggi turistici e simili che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione di alcoolici);
  • tutti gli stabilimenti balneari che al loro interno abbiano spazi attrezzati per la somministrazione di alcoolici;
    vendita di alcoolici mediante distributori automatici.In applicazione della Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 settembre 2019 n. 131411 , si segnala che possono verificarsi tre fattispecie di situazioni:
  • tutti coloro che erano titolari anteriormente al 29 agosto 2017 della licenza fiscale in allora prevista non devono espletare alcuna incombenza. Qualora la licenza sia stata smarrita o sia particolarmente deteriorata, dovrà essere proposta istanza di rilascio di duplicato all’Agenzia delle Dogane competente per territorio.Qualora successivamente a tale data, vi sia stata una variazione nella titolarità dell’attività di vendita di alcoolici, il nuovo titolare dovrà darne comunicazione alla stessa Agenzia delle Dogane ai fini dell’aggiornamento dei dati.
  • Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra nel periodo compreso tra il 29 agosto 2017 ed il 29 giugno 2019 devono presentare – entro il 31 dicembre 2019 – direttamente all’Agenzia delle Dogane competente per territorio una denuncia di attivazione.
  • Tutti coloro che hanno avviato una attività tra quelle elencate più sopra successivamente al 29 giugno 2019 e, a regime, tutti coloro che attiveranno in seguito, devono presentare allo SUAP del Comune ove ha sede l’attività una specifica comunicazione. Lo SUAP provvederà a trasmettere detta comunicazione direttamente all’Agenzia delle Dogane competente per territorio. La comunicazione vale quale denuncia per la vendita/somministrazione di alcoolici.La Comunicazione al SUAP per la vendita/somministrazione di alcoolici va presentata contemporaneamente alla SCIA di avvio attività o di subentro in attività.Non sono soggette a denuncia/comunicazione di accisa le attività di vendita e/o somministrazione di alcoolici in occasione di fiere, sagre o simili di natura temporanea.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare la vendita di alcolici, oltre al possesso dei requisiti morali richiesti per l’esercizio dell’attività di presupposto (commercio, somministrazione, ecc.), occorre non aver riportato condanne penali per la fabbricazione clandestina o per evasione dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche.

Requisiti professionali: il possesso dei suddetti requisiti è verificato all’interno del procedimento autorizzatorio dell’attività di presupposto svolta.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 24 Maggio 2024 alle 15:31
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