Requisiti morali: per esercitare una attività di commercio e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia.
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Requisiti professionali: il preposto alla gestione dei locali di vendita di prodotti fitosanitari deve essere in possesso dei requisiti professionali così come previsto dalla normativa.
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Preposto: il richiedente prepone a ciascun locale di vendita un institore o procuratore per la gestione di esso, salva la facoltà del titolare dell’impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale.
Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.
Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impaTto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
Pareri / Autorizzazioni: l’ASL deve pronunciarsi circa la idoneità dei locali; il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di zona è competente al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitosanitari.
Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.
Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).