La vidimazione dei registri contabili (numerazione e bollatura) o dei libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 del Codice Civile sono di competenza del Registro delle Imprese presso ciascuna Camera di Commercio oppure di un notaio.
La vidimazione dei registri previsti da norme fiscali o dal TULPS (agenzie di affari e simili) può avvenire:
- mediante autovidimazione cioè presentazione a SUAP di autodichiarazione da allegare al registro o tariffario e numerazione progressiva delle pagine da parte del soggetto interessato
- mediante comunicazione a SUAP e presentazione allo Sportello dei registri da vidimare