Sportello Unico Digitale - Comune di Pietra Ligure

Sanatoria opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1 settembre 1967

Gli interventi subordinati a comunicazione per opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1 settembre 1967 sono individuati all’ Art. 48 L.R. 6 giugno 2008 n. 16 , quali interventi in sanatoria in quanto realizzati in difformità del titolo edilizio prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22.

Per le opere, in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, già accatastate all’epoca di loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione corredata da relazione descrittiva delle opere realizzate e da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.

Per le opere, in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, che concretino variazioni non già accatastate all’epoca della loro realizzazione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione, preceduta dal versamento della somma di euro 516,00, corredata della documentazione prevista dall’art. 22 comma 3 lett. a), b), c):

  • relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienicosanitari e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato;
  • elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico abilitato;
    autocertificazione resa dal proprietario attestante l’epoca di realizzazione dei lavori.

    Per le opere, in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, che concretino variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione, preceduta dal versamento dalle somme previste al comma 3 dell’art. 48.

    La comunicazione si considera efficace a seguito di deposito allo sportello unico qualora completa di tutta la documentazione prevista.

  • Modulistica

    Informazioni

    Chi può presentare l’istanza
    Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

    A chi deve essere presentata
    Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

    Come deve essere presentata
    L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

    I costi per avviare la comunicazione sono composti da:

    • diritti di segreteria (in relazione alle tariffe stabilite dal Comune);
    • versamento della somma di 516,00 euro (in caso di comunicazione ai sensi c. 2 art. 48);
    • versamento della somma di 5.164,00 euro (in caso di comunicazione ai sensi c. 3 art. 48 con variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare fino alla soglia di 10 metri quadrati);
    • versamento della somma di 10.328,00 euro (in caso di comunicazione ai sensi c. 3 art. 48 con variazioni in aumento siano di entità superiore e sino alla soglia di 20 metri quadrati);
    • versamento della somma determinata dal Comune tra un minimo di 15.492,00 euro ed un massimo di 46.476,00 euro (in caso di comunicazione ai sensi c. 3 art. 48 con variazioni di maggiore estensione).

      Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

    Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

    Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

    Per quanto riguarda le pratiche relative all’edilizia residenziale le informazioni possono essere richieste direttamente allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) durante gli orari di apertura degli uffici.

    Per quanto riguarda le pratiche relative alle attività produttive avviate ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. le informazioni possono essere ottenute direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) durante gli orari di apertura degli uffici.

    In alternativa, vedere sezione Consultazione libera istanze.

    Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
    scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
    .

    Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 12:03
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