Sportello Unico Digitale - Comune di Pietra Ligure

Sanatoria opere interne eseguite prima del 1 gennaio 2005

Gli interventi subordinati a comunicazione per opere interne eseguite prima del 1 gennaio 2005 sono individuati all’ Art. 22 L.R. 6 giugno 2008 n. 16 , quali interventi in sanatoria in quanto realizzati in assenza o in difformità del titolo edilizio nei periodi prima del 17 marzo 1985 e successivamente al 17 marzo 1985 e prima del 1° gennaio 2005.

Per le opere interne alle costruzioni realizzate prima del 17 marzo 1985, non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con i regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione e che non abbiano comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell’edificio, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione corredata della documentazione prevista al comma 1 dell’art. 22:

  • relazione descrittiva delle opere realizzate e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritte da tecnico abilitato;
  • autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di esecuzione delle opere;
    ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale.

    Per le opere interne alle costruzioni realizzate tra il 17 marzo 1985 e il 1° gennaio 2005, non in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e con i regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione e che non abbiano comportato modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, né modifiche della destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o ad esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell’edificio, al fine della loro regolarizzazione sotto il profilo amministrativo, è necessario inviare al Comune una comunicazione, preceduta dal versamento della somma di 172,15 €, corredata della documentazione prevista al comma 3 dell’art. 22:

  • relazione descrittiva delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienicosanitari e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato;
  • elaborati grafici esplicativi delle opere redatti da tecnico abilitato;
  • autocertificazione resa dal proprietario attestante l’epoca di realizzazione dei lavori;
    ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale e ricevuta di avvenuto versamento della somma di 172,15 euro.

    La comunicazione si considera efficace a seguito di deposito allo sportello unico qualora completa di tutta la documentazione prevista.

  • Modulistica

    Informazioni

    Chi può presentare l’istanza
    Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

    A chi deve essere presentata
    Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

    Come deve essere presentata
    L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

    I costi per avviare la comunicazione sono composti da:

    • diritti di segreteria (in relazione alle tariffe stabilite dal Comune);
    • versamento della somma di 172,15 euro (in caso di comunicazione ai sensi c. 3 art. 22).

      Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

    Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

    Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

    Per quanto riguarda le pratiche relative all’edilizia residenziale le informazioni possono essere richieste direttamente allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) durante gli orari di apertura degli uffici.

    Per quanto riguarda le pratiche relative alle attività produttive avviate ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. le informazioni possono essere ottenute direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) durante gli orari di apertura degli uffici.

    In alternativa, vedere sezione Consultazione libera istanze.

    Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
    scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
    .

    Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 12:03
    torna all'inizio del contenuto