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Requisiti professionali per estetiste

I requisiti professionali per l’attività di estetista sono previsti dall’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i. secondo la quale per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di estetista. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

L’abilitazione professionale è conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame tecnico-pratico preceduto dallo svolgimento:

  • di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
  • oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
  • oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

    I corsi e l’esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell’ Art. 6 L. 4 gennaio 1990 n. 1 .

  • Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

  • cosmetologia;
  • nozioni di fisiologia e di anatomia;
  • nozioni di chimica e di dermatologia;
  • massaggio estetico del corpo;
  • estetica, trucco e visagismo;
  • apparecchi elettromeccanici;
  • nozioni di psicologia;
  • cultura generale ed etica professionale.

    Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.

    Nelle imprese diverse da quelle previste dalla L. 8 agosto 1985 n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.

    L’attività professionale di estetista può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

    La Regione Liguria con la L.R. 2 gennaio 2003 n. 3 così come modificata dalla L.R. 13 giugno 2011 n. 14 ha stabilito che interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l’attività di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 4 gennaio 1990 n. 1 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

    Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 12:10
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