Sportello Unico Digitale - Comune di Casarza Ligure

Denuncia inizio attività edilizia DIA

La DIA è uno strumento previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (sez. III, cap. III, Titolo II) per la presentazione di interventi edilizi qualora ricadenti nelle fattispecie previste dallo stesso decreto.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

La denuncia è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia, o SCIA, o CIL. Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

La denuncia è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori, da presentarsi entro 60 giorni dall’avvenuta ultimazione degli stessi pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA, nonché la rispondenza dell’intervento alle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di risparmio energetico previste dalla normativa vigente; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Riferimenti normativi

Art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

Art. 23 L.R. 6 giugno 2008 n. 16

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
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Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:58
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