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Pubblico spettacolo in locali

LOCALI PER IL PUBBLICO SPETTACOLO

Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, cinematografi, ecc. Si tratta quindi di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all’eventuale attività di somministrazione.

Nei locali di pubblico spettacolo, sia nei locali al chiuso sia nelle eventuali pertinenze esterne, sono autorizzati in via definitiva trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti.

Le attività di pubblico spettacolo e trattenimento sono regolate dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773 , agli articoli 68 (attività di spettacolo), 69 (attività di trattenimento), 80 (agibilità dei luoghi dove si svolgono le attività di pubblico spettacolo) e sono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità, ecc. intenzionalmente offerti al pubblico per i quali si prospetta l’esigenza che l’autorità pubblica (per il comune il Sindaco) intervenga preventivamente per garantire la sicurezza pubblica (artt. 68 e 69), l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità, il buon costume (art. 80).

La differenza tra spettacolo e trattenimento consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, circhi, concerti, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, spettacoli viaggianti per giostre, baracconi, giochi, ecc.).

Per costituire pubblico spettacolo e trattenimento occorre che l’attività, anche temporanea, sia:

fattore di divertimento;
con affluenza di pubblico indistinto, organizzato e non casuale;
indetta nell’esercizio di attività imprenditoriale, cioè svolta con scopo di lucro (pagamento di biglietto d’ingresso/partecipazione, aumento del prezzo delle consumazioni, raccolta di fondi, presenza di sponsor privati, ecc.).

In caso di capienza superiore alle 200 persone si dovrà presentare la DOMANDA di autorizzazione, che comporta da parte della Amministrazione il coinvolgimento della apposita Commissione di Vigilanza; per capienza fino a 200 persone si dovrà presentare la SCIA con le asseverazioni di tecnici abilitati che certifichino il rispetto delle norme di sicurezza e incolumità.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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