Sportello Unico Digitale - Comune di Portofino

Animali da compagnia

Vendita di animali da compagnia

Chiunque voglia vendere animali da compagnia (cani, gatti, conigli, criceti e simili), compresi gli animali esotici, deve presentare allo SUAP due pratiche:

  • Scia (segnalazione certificata inizio attività) relativa al commercio al dettaglio di cui alla L.R. 1/2007 “Testo unico sul commercio” (vedere specifico procedimento)
  • Scia relativa agli aspetti sanitari di tale vendita, corredata obbligatoriamente di specifica relazione tecnica e di planimetria dei locali
    Per gli animali esotici occorre fare riferimento anche alla CITES – Convenzione internazionale per la tutela degli animali e della flora in via di estinzione.

Per la parte relativa agli aspetti sanitari, i titolari degli esercizi devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
Qualora non siano direttamente medici veterinari, devono possedere una qualificata formazione professionale o comprovata esperienza nel settore. Se non in possesso di tali requisiti, devono avvalersi di un responsabile dell’assistenza agli animali che ne sia in possesso.

I cani possono essere venduti solo dopo i 60 gg. di età, devono essere identificabili mediante microchip ed iscritti all’anagrafe canina informatizzata regionale

Toelettatura animali da compagnia

Si intende per toelettatura tutta quella serie di operazioni sul mantello degli animali volte a tenerlo pulito, ordinato ed eventualmente acconciato.
I titolari dell’attività devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
Qualora non siano direttamente medici veterinari, devono possedere una qualificata formazione professionale o comprovata esperienza nel settore. Se non in possesso di tali requisiti, devono avvalersi di un responsabile dell’assistenza agli animali che ne sia in possesso.
Chiunque voglia effettuare toelettatura di animali da compagnia deve presentare scia relativa agli aspetti sanitari inerenti tale attività, corredata obbligatoriamente di specifica relazione tecnica e di planimetria dei locali.

Addestramento animali da compagnia

L’attività di addestramento deve essere effettuata con metodi non coercitivi e tali da non esaltare l’aggressività del cane, garantendone le condizioni di benessere e le esigenze fisiologiche.

I titolari delle attività devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
Qualora non siano direttamente medici veterinari, devono possedere una qualificata formazione professionale o comprovata esperienza nel settore. Se non in possesso di tali requisiti, devono avvalersi di un responsabile dell’assistenza agli animali che ne sia in possesso. Tutti gli istruttori devono essere in possesso di adeguato curriculum professionale.

Chiunque voglia effettuare attività di addestramento di animali da compagnia deve presentare scia relativa agli aspetti sanitari di tale attività, corredata obbligatoriamente di specifica relazione tecnica e da planimetria dei locali.

Pensione animali da compagnia

L’attività deve essere svolta in strutture che garantiscano la cura ed il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze psicofisiche.

Qualora i titolari non siano direttamente medici veterinari, devono possedere una qualificata formazione professionale o comprovata esperienza nel settore. Se non in possesso di tali requisiti, devono avvalersi di un responsabile dell’assistenza agli animali che ne sia in possesso.

Chiunque voglia effettuare asilo/pensione per animali da compagnia deve presentare scia relativa agli aspetti sanitari di tale attività, corredata obbligatoriamente di specifica relazione tecnica e da planimetria dei locali.

Allevamento animali da compagnia

L’attività deve essere svolta in strutture che garantiscano la cura ed il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze psicofisiche.

Qualora i titolari non siano direttamente medici veterinari, devono possedere una qualificata formazione professionale o comprovata esperienza nel settore. Se non in possesso di tali requisiti, devono avvalersi di un responsabile dell’assistenza agli animali che ne sia in possesso.

Chiunque voglia effettuare allevamento di animali da compagnia deve presentare scia relativa agli aspetti sanitari di tale attività, corredata obbligatoriamente di specifica relazione tecnica e da planimetria dei locali.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (se richiesti).Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Attività Produttive
Ultima modifica: 30 Agosto 2023 alle 18:17
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