15/03/2017
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento Ordinario n. 11 del 13 marzo 2017 la L.R. 10 marzo 2017 n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.".
Di seguito alcuni dei principali aspetti trattati:
la L.R. definisce all’art. 1 "Finalità e presupposti" c. 2:
- piano seminterrato: il piano di un edificio il cui pavimento
si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella
del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si
trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al
terreno posto in aderenza all’edificio; - vani e locali seminterrati: i vani e i locali situati in piani
seminterrati.
Ed al c. 4 dello stesso articolo che:
… L’ altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40.
All’art. 2 "Disciplina edilizia degli interventi" c. 7 è trattata la destinazione d’uso:
I volumi dei vani e locali seminterrati recuperati in applicazione
della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere
oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni
successivi al conseguimento dell’agibilità.
della disciplina di cui alla presente legge, non possono essere
oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni
successivi al conseguimento dell’agibilità.
All’art. 3 "Disciplina delle deroghe e requisiti tecnici degli interventi" c. 2 è trattato il consumo energetico:
… il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti.