La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili.
Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA.
In particolare si applica agli impianti:
- impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto di qualsiasi potenza per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;(integrati e non se ricadono in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con esclusione di quelli previsti dal Decreto 19 maggio 2015 )
- impianti fotovoltaici a terra (in assenza di vincoli) fino a 20 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
- impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune ( Art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);
- impianti a biomasse fino a 200 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
- impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e Art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);
- impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas fino a 250 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
- impianti eolici fino a 60 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
- torri anemometriche destinate a misurazioni del vento di durata superiore ai 36 mesi;
impianti idroelettrici fino a 100 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune.Per l’istallazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER) e per le relative opere di infrastrutturazione e di connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, sono previsti tre differenti titoli abilitativi: - la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) ( Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e punto 12 delle Linee Guida Nazionali);
- la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ( Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 comma 1);
l’Autorizzazione Unica (AU) ( Art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 comma 3).La Regione Lombardia, dando attuazione a quanto previsto dai commi 9 e 11, dell’ Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 , con le modifiche introdotte dall’ Art. 11 L.R. 3 agosto 2011 n. 11 , ed in base alle disposizioni della D.G.R. 18 aprile 2012 n. IX/3298 , ha esteso: - il campo di applicazione della PAS per gli impianti FER fino alla soglia di potenza nominale di 1 MW elettrico;(in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare)
il regime della Comunicazione Edilizia Libera (CEL) - agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati;(in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti)
alle restanti categorie di impianti FER fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici.(in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche)La presentazione della SCIA (PAS) non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA (PAS), divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della SCIA (PAS) costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. Art. 44 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 , D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo deve presentare la SCIA (PAS), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Attività e modelli
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio);
- oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio).
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Validità
La SCIA (PAS) è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA (PAS). Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la PAS; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Riferimenti normativi
Normativa nazionale
D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28
D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
Normativa regionale
D.D.S. 20 novembre 2015 n. 10484
D.D.U.O. 21 novembre 2012 n. 10545
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.