Sportello Unico Digitale - Comune di Arsago Seprio

Comunicazione Fonti di Energie Rinnovabili

La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili.

Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA.

In particolare si applica agli impianti:

  • impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto di qualsiasi potenza per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;(integrati e non se ricadono in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con esclusione di quelli previsti dal Decreto 19 maggio 2015 )
  • impianti fotovoltaici a terra (in assenza di vincoli) fino a 20 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
  • impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune ( Art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);
  • impianti a biomasse fino a 200 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
  • impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e Art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);
  • impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas fino a 250 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
  • impianti eolici fino a 60 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
  • torri anemometriche destinate a misurazioni del vento di durata superiore ai 36 mesi;
    impianti idroelettrici fino a 100 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 ) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune.Per l’istallazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER) e per le relative opere di infrastrutturazione e di connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, sono previsti tre differenti titoli abilitativi:
  • la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL) ( Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e punto 12 delle Linee Guida Nazionali);
  • la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ( Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 comma 1);
    l’Autorizzazione Unica (AU) ( Art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 comma 3).La Regione Lombardia, dando attuazione a quanto previsto dai commi 9 e 11, dell’ Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 , con le modifiche introdotte dall’ Art. 11 L.R. 3 agosto 2011 n. 11 , ed in base alle disposizioni della D.G.R. 18 aprile 2012 n. IX/3298 , ha esteso:
  • il campo di applicazione della PAS per gli impianti FER fino alla soglia di potenza nominale di 1 MW elettrico;(in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare)
    il regime della Comunicazione Edilizia Libera (CEL)
  • agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati;(in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti)
    alle restanti categorie di impianti FER fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici.(in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche)La presentazione della SCIA (PAS) non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA (PAS), divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della SCIA (PAS) costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. Art. 44 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 , D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo deve presentare la SCIA (PAS), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Al SUE competente in cui è situato l’immobile oggetto dell’intervento, accompagnata dagli elaborati progettuali e dagli altri documenti previsti dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e dal Regolamento Edilizio.
Le istanze relative alle attività produttive ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. devono essere avviate attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma regionale MUTA.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio);
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

La SCIA (PAS) è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA (PAS). Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la PAS; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Riferimenti normativi

Normativa nazionale
D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28

D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

Normativa regionale
D.D.S. 20 novembre 2015 n. 10484

D.D.U.O. 21 novembre 2012 n. 10545

D.G.R. 18 aprile 2012 n. IX/3298

L.R. 3 agosto 2011 n. 11

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 10 Marzo 2022 alle 15:09
torna all'inizio del contenuto