31/05/2016
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2016 – Supp. n. 22 – la Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 "Legge di semplificazione 2016", nella quale è rivista la definizione di Sportello unico telematico per l’edilizia.
Si riporta estratto:
Art. 32
(Modifica all’art. 6 della l.r. 2/2003)
(Modifica all’art. 6 della l.r. 2/2003)
…
l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
Art. 32 bis
(Sportello unico telematico per l’edilizia)
(Sportello unico telematico per l’edilizia)
- Lo sportello unico per l’edilizia è disciplinato dall’articolo
5 del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto ai
commi 2 e 3. - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e
il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività
produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), i comuni, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa, possono svolgere
attraverso un’unica struttura sia i compiti e le funzioni dello
sportello unico per le attività produttive, sia i compiti e le
funzioni dello sportello unico per l’edilizia. - Nell’ambito delle procedure di cui ai capi II e III, lo
sportello unico per l’edilizia, dietro corresponsione delle
spese dovute, è tenuto a corredare d’ufficio le domande
di permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le
segnalazioni certificate di inizio attività di tutti i certificati il
cui rilascio è di competenza del comune. - Con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione
dell’articolo 24, comma 3, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, è approvato l’adeguamento alla normativa specifica
e di settore regionale della modulistica edilizia unificata
e standardizzata statale riguardante le procedure edilizie,
alla quale si adeguano i comuni. Agli aggiornamenti della
modulistica consistenti nel mero recepimento di sopravvenute
disposizioni normative di settore, nonché nella rettifica
di errori materiali si provvede con decreto del dirigente della
direzione regionale competente per materia. - Al fine di consentire il monitoraggio delle trasformazioni
territoriali, la Regione promuove lo sviluppo di sistemi
integrati per la gestione telematica dei procedimenti edilizi
e dei relativi dati e per l’interoperabilità tra i sistemi informativi.
I comuni inviano alla Regione i dati di cui al primo periodo
in relazione agli interventi edilizi del proprio territorio,
secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. - Alle spese derivanti dall’applicazione di quanto previsto
al comma 5, quantificate in € 400.000,00 per il 2016,
si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 «Servizi
istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica
e sistemi informativi» – Titolo 2 «Spese in conto capitale»
dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale
2016-2018.