Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2016 – Supp. n. 22 – la Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 "Legge di semplificazione 2016", nella quale sono inserite
indicazioni precise sull’apertura e sulla gestione dei centri massaggi "di esclusivo benessere": d’ora in avanti sarà obbligatoria la presenza di personale qualificato (direttore tecnico e attestati riconosciuti dalla Regione) e dovranno naturalmente essere garantiti il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro. Per i cittadini non europei e dell’Unione europea, deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare di un certificato di conoscenza della lingua italiana (Celi) da allegare alla Scia o, in alternativa, un titolo di studio conseguito presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, coloro che esercitano l’attività hanno l’obbligo di porsi in regola con i requisiti previsti.
Si riporta estratto:
(Modifiche alla l.r. 3/2012)
…
sono apportate le seguenti modifiche:
- la rubrica del TITOLO III è sostituita dalla seguente:
«TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, DI ACCONCIATORE
E DEI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE»; - dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4 bis
(Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)- Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro
massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio,
senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti
non hanno alcuna finalità estetica. - L’apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere
è subordinata alla presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività
produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in
cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all’articolo
9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita
di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnicoprofessionale
e la rottamazione di autoveicoli) convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione
è presentata, con le modalità di cui all’articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), presso il registro
delle imprese, che la trasmette immediatamente al
SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa
al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela
della salute sui luoghi di lavoro. - Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione
europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso,
da parte del soggetto titolare o delegato che esercita
effettivamente l’attività, di uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana,
Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è
sufficiente un CELI di livello A2 Common European
Framework;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo
di studio presso una scuola italiana legalmente
riconosciuta. - In caso di mancata attestazione del possesso di uno
dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita
effettivamente l’attività è tenuto a frequentare e superare
positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza
di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio
territorialmente competente per il comune dove
intende svolgere l’attività o comunque un corso istituito o
riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o
dalle Province autonome di Trento e Bolzano. - Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta
regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge regionale recante: «Legge di semplificazione 2016»,
specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari
per lo svolgimento dell’attività. Nel regolamento è definito il
termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola,
pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6. - Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), in caso di accertata carenza dei
requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l’amministrazione
comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a €
15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva. - La mancata presentazione della SCIA comporta l’applicazione
di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il
divieto di prosecuzione dell’attività. - I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio
dell’attività. - Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, coloro che
alla data di entrata in vigore della legge regionale recante:
«Legge di semplificazione 2016» esercitano l’attività hanno
l’obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola
con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.
- Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro