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Legge di semplificazione 2016 – Disciplina centri massaggi

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2016 – Supp. n. 22 – la Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 "Legge di semplificazione 2016", nella quale sono inserite
indicazioni precise sull’apertura e sulla gestione dei centri massaggi "di esclusivo benessere&quot: d’ora in avanti sarà obbligatoria la presenza di personale qualificato (direttore tecnico e attestati riconosciuti dalla Regione) e dovranno naturalmente essere garantiti il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro. Per i cittadini non europei e dell’Unione europea, deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare di un certificato di conoscenza della lingua italiana (Celi) da allegare alla Scia o, in alternativa, un titolo di studio conseguito presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, coloro che esercitano l’attività hanno l’obbligo di porsi in regola con i requisiti previsti.

Si riporta estratto:

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 3/2012)



sono apportate le seguenti modifiche:

  1. la rubrica del TITOLO III è sostituita dalla seguente:
    «TITOLO III
    DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, DI ACCONCIATORE
    E DEI CENTRI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE»;
  2. dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente:
    Art. 4 bis

    (Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)
    1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro
      massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio,
      senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti
      non hanno alcuna finalità estetica.
    2. L’apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere
      è subordinata alla presentazione della segnalazione
      certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività
      produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in
      cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all’articolo
      9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure
      urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
      concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita
      di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnicoprofessionale
      e la rottamazione di autoveicoli) convertito,
      con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione
      è presentata, con le modalità di cui all’articolo
      5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
      7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione
      ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per
      le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del
      decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
      dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), presso il registro
      delle imprese, che la trasmette immediatamente al
      SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa
      al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela
      della salute sui luoghi di lavoro.
    3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione
      europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso,
      da parte del soggetto titolare o delegato che esercita
      effettivamente l’attività, di uno dei seguenti documenti:
      a) un certificato di conoscenza della lingua italiana,
      Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è
      sufficiente un CELI di livello A2 Common European
      Framework;
      b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo
      di studio presso una scuola italiana legalmente
      riconosciuta.
    4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno
      dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita
      effettivamente l’attività è tenuto a frequentare e superare
      positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza
      di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio
      territorialmente competente per il comune dove
      intende svolgere l’attività o comunque un corso istituito o
      riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o
      dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
    5. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta
      regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare
      entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
      legge regionale recante: «Legge di semplificazione 2016»,
      specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari
      per lo svolgimento dell’attività. Nel regolamento è definito il
      termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola,
      pena l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6.
    6. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 19 della
      legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
      procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
      amministrativi), in caso di accertata carenza dei
      requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l’amministrazione
      comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a €
      15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.
    7. La mancata presentazione della SCIA comporta l’applicazione
      di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il
      divieto di prosecuzione dell’attività.
    8. I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio
      dell’attività.
    9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, coloro che
      alla data di entrata in vigore della legge regionale recante:
      «Legge di semplificazione 2016» esercitano l’attività hanno
      l’obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola
      con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.

Testo di legge.

Ultima modifica: 31 Maggio 2016 alle 16:30
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