Sportello Unico Digitale - Comune di San Vittore Olona

Autorizzazione paesaggistica

Gli interventi comportanti la modifica dello stato dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti al procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ Art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

Come definito dall’ Art. 80 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono assegnate ai comuni idonei e nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad accezione di specifici interventi assegnati, sempre dall’art. 80, alla Regione, alla Provincia o Città Metropolitana di Milano, all’Ente gestore del parco regionale o alla Comunità Montana competente per territorio.

Per quanto riguarda gli Enti locali "non idonei" (quelli che non sono compresi in tale elenco), le funzioni paesaggistiche – relative sia ad opere soggette alla procedura ordinaria che alla procedura semplificata – saranno esercitate, ai sensi dell’ Art. 80 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 comma 6-bis, dalla Provincia territorialmente competente o, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi regionali, dall’Ente gestore del Parco.

Il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo del valore vigente per la domanda
  • marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione
  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

L’autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre 1 anno dalla scadenza del quinquennio medesimo.

Ai sensi del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 , che ha a sua volta modificato il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 , è stato altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 , ossia dei provvedimenti efficaci alla data del 09/08/2013 ( L. 9 agosto 2013 n. 98 ).

Riferimenti normativi

L. 9 agosto 2013 n. 98

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31

D.P.C.M. 12 dicembre 2005

L.R. 11 marzo 2005 n. 12

D.d.g. 12 settembre 2017 n. 10892

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 18 Giugno 2021 alle 15:18
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