Sportello Unico Digitale - Comune di Turbigo

Riconoscimento imprese alimentari

Procedura per il rilascio del riconoscimento per l’avvio di nuovi stabilimenti (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto)

Gli operatori del settore alimentare che intendono avviare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo una, o più delle attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza in bollo tendente a ottenere il riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento.

Il SUAP, a seguito di verifica formale con esito positivo, trasmette, immediatamente e comunque entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, l’istanza in forma telematica al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ATS competente per territorio.

Il SIAN:

  • verifica la correttezza e la completezza dell’istanza, richiedendo eventuali integrazioni all’OSA per il tramite del SUAP;
  • effettua sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti, seguendo le modalità contenute nella procedura di ispezione dipartimentale;
  • in caso di accertamento favorevole, provvede a redigere l’atto di riconoscimento condizionato e lo trasmette, completo di Tabella A, alla UO Prevenzione – DG Welfare che inserisce lo stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S) del Ministero della Salute, generando il relativo codice numerico (Approval Number), che comunica al SIAN entro 5 giorni lavorativi. Il SIAN trasmette il riconoscimento condizionato all’OSA per il tramite del SUAP, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP;
  • nel caso in cui il controllo abbia rilevato carenze nei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, queste vengono evidenziate nel verbale di sopralluogo e comunicati al SUAP per i provvedimenti di competenza.

    Al compimento degli opportuni adeguamenti, l’OSA li comunica, per il tramite del SUAP, al SIAN, che esegue un ulteriore sopralluogo.

    • In caso di parere favorevole, il SIAN trasmette l’atto di riconoscimento condizionato, completo di Tabella A, alla UO Prevenzione – DG Welfare che inserisce lo stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S) del Ministero della Salute, generando il relativo codice numerico (Approval Number) e lo comunica al SIAN entro 5 giorni lavorativi. Il SIAN trasmette il riconoscimento condizionato all’OSA per il tramite del SUAP, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, tenendo conto dell’interruzione dei termini intercorsa;
    • In caso di parere ancora non favorevole, il SIAN emette il provvedimento di rigetto (ai sensi dell’ Art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.), lo invia al SUAP, che chiude il procedimento negativamente.

      Il SIAN, entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, rilascia per il tramite del SUAP l’atto di riconoscimento definitivo. Pertanto, procede ad effettuare con congruo anticipo il controllo ufficiale per la verifica di tutti i requisiti della normativa in materia di alimenti:

    • Nel caso il controllo non rilevi alcuna carenza, il SIAN emette l’atto di riconoscimento definitivo completo di Approval Number e lo trasmette all’OSA per il tramite del SUAP e alla UO Prevenzione – DG Welfare (via email e posta certificata).
    • Nel caso il controllo rilevi carenze nei requisiti di cui alla norma vigente, tali da non pregiudicare la sicurezza alimentare, queste vengono evidenziate nel verbale di sopralluogo, prorogando il riconoscimento condizionato precedentemente rilasciato, per un massimo di 6 mesi totali a partire dalla data di rilascio del riconoscimento condizionato (ai sensi dell’ Art. 148 Regolamento UE 15 marzo 2017 n. 625 comma 4). La proroga dovrà essere trasmessa all’OSA per il tramite del SUAP, specificando di non chiudere la pratica fino al rilascio del provvedimento definitivo.
    • Nel caso il controllo rilevi carenze nei requisiti di cui alla norma vigente, tali da pregiudicare la sicurezza alimentare, il SIAN per il tramite del SUAP sospende (ai sensi dell’ Art. 138 Regolamento UE 15 marzo 2017 n. 625 comma 2 lett. j)) l’attività sino a risoluzione delle carenze rilevate, per un massimo di 6 mesi totali a partire dalla data del sopralluogo.

      Al termine dei 6 mesi, nel caso non vi sia stata risoluzione delle carenze, il SIAN revoca l’atto di riconoscimento condizionato e lo comunica all’OSA per il tramite del SUAP.

      Nel caso l’attività produttiva non risulti avviata nei 3 mesi successivi al rilascio dell’atto condizionato, non è possibile rilasciare l’atto definitivo e l’OSA deve presentare al SUAP territorialmente competente comunicazione di sospensione parziale o totale dell’attività. Il periodo di sospensione non potrà protrarsi oltre 2 anni dalla data della comunicazione suddetta. Trascorso tale periodo il SIAN dovrà provvedere all’emanazione dell’atto di revoca del riconoscimento condizionato, trasmettendolo alla UO Prevenzione – DG Welfare, che provvede a cancellare lo stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S), e all’OSA per il tramite del SUAP.

      Procedura per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva

      Qualora in uno stabilimento venga modificata l’attività produttiva, sia per modifiche strutturali e/o impiantistiche che per modifica alle produzioni non comprese tra quelle già riportate nell’atto di riconoscimento (modifiche significative strutturali e/o del ciclo produttivo, estensione/modifica della produzione/confezionamento o deposito ai fini della commercializzazione all’ingrosso limitatamente alla categoria additivi/aromi/enzimi), è necessario che l’operatore del settore alimentare richieda l’aggiornamento dell’atto.

      In questi casi l’OSA presenta la domanda di modifica dell’attività produttiva, in bollo, al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento.

      Il SUAP, a seguito di verifica formale con esito positivo, trasmette, immediatamente e comunque entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, l’istanza in forma telematica al Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ATS competente per territorio.

      Il SIAN:

    • verifica la correttezza e la completezza dell’istanza, richiedendo eventuali integrazioni all’OSA per il tramite del SUAP;
    • effettua sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti, seguendo le modalità contenute nella procedura di ispezione dipartimentale;
    • in caso di accertamento favorevole, modifica l’atto di riconoscimento definitivo e lo trasmette, completo di Tabella A, alla UO Prevenzione – DG Welfare che modifica i dati produttivi dello stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S) del Ministero della Salute, senza modifica dell’Approval Number. Il SIAN trasmette il riconoscimento definitivo all’OSA per il tramite del SUAP, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP;
    • nel caso in cui il controllo abbia rilevato carenze nei requisiti relativi alle infrastrutture, alle attrezzature e alle procedure, queste vengono evidenziate nel verbale di sopralluogo e comunicati al SUAP per i provvedimenti di competenza.

      Al compimento degli opportuni adeguamenti, l’OSA li comunica, per il tramite del SUAP, al SIAN, che esegue un ulteriore sopralluogo.

      • In caso di parere favorevole, il SIAN trasmette l’atto di riconoscimento definitivo, completo di Tabella A, alla UO Prevenzione – DG Welfare che modifica i dati produttivi dello stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S) del Ministero della Salute, senza modifica dell’Approval Number .

        Il SIAN trasmette il riconoscimento definitivo all’OSA per il tramite del SUAP, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, tenendo conto dell’interruzione dei termini intercorsa;

      • In caso di parere ancora non favorevole, il SIAN emette il provvedimento di rigetto (ai sensi dell’ Art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.), lo invia al SUAP, che chiude il procedimento negativamente.

        Procedura per il cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di variazione della toponomastica

        Qualora siano apportate variazioni alla ragione sociale (voltura), al rappresentante legale o alla toponomastica (da parte del Comune), sono adottate le seguenti procedure di modifica dell’atto di riconoscimento.

        L’OSA presenta la domanda di aggiornamento, in bollo, al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento, completa di atto notarile o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito al passaggio alla nuova ragione sociale, e un estratto camerale della nuova società, documentazione relativa al nuovo rappresentante legale, informativa comunale rispetto alla nuova toponomastica.

        Il SIAN:

        1. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza, richiedendo eventuali integrazioni all’OSA per il tramite del SUAP;
        2. apporta le opportune modifiche al precedente atto di riconoscimento e lo trasmette all’OSA e alla UO Prevenzione – DG Welfare che modifica i dati produttivi dello stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S) del Ministero della Salute, senza modifica dell’Approval Number.

          Il SIAN trasmette il riconoscimento all’OSA per il tramite del SUAP, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP.

          Procedura per la sospensione o riattivazione del riconoscimento

          In caso di richiesta di sospensione o riattivazione dell’attività produttiva, parziale o totale, il responsabile dello stabilimento presenta la domanda al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento, utilizzando l’apposita modulistica.

          Il SIAN prende atto e comunica alla UO Prevenzione – DG Welfare, che aggiorna i dati inseriti nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S).

          Il periodo di sospensione non potrà protrarsi oltre 2 anni dalla data della domanda. Trascorso tale periodo il SIAN dovrà provvedere all’emanazione dell’atto di revoca, trasmettendolo alla UO Prevenzione – DG Welfare che provvede a cancellare lo stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S), e all’OSA per il tramite del SUAP.

          Procedura per la cessazione del riconoscimento

          In caso di cessazione dell’attività produttiva di uno stabilimento riconosciuto, il responsabile del medesimo presenta la comunicazione di cessata attività al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento, utilizzando l’apposita modulistica.

          Il SIAN prende atto della comunicazione e provvede alla cancellazione dell’atto di riconoscimento e lo comunica alla UO Prevenzione – DG Welfare che provvede a cancellare lo stabilimento nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S) del Ministero della Salute.

          Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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