L’ Art. 3 R. R. 5 agosto 2016 n. 7 , definisce i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze, precisando che:
- le case e appartamenti per vacanze possiedono requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie;
- le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l’offerta di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- le disposizioni si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ( L. 9 dicembre 1998 n. 431 ).
In particolare questi sono i requisiti minimi obbligatori:
Capacità ricettiva
Il massimo della capacità ricettiva, fatti salvi i requisiti di abitabilità, è calcolata in relazione alla Superficie Utile (al netto dei servizi e della cucina) con la seguente formula applicando una tolleranza del 5%:
n. massimo di ospiti = Superficie Utile / mq
- fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq;
- da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto ogni 12 mq;
- oltre 85 mq, n. 1 posto letto ogni 14 mq;
i parametri via via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio (esempio: appartamento di 84 mq; 48/8 = 6 posti letto più (84 – 48)/12 = 3, capacità ricettiva dell’alloggio 9 posti letto)
Oltre 8 posti letto vi deve essere un secondo bagno
Il divano letto può essere utilizzato nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali
Dotazioni strutturali
Fornitura di energia elettrica
Fornitura di acqua calda e fredda
Riscaldamento dell’alloggio e di evenuali parti comuni
NOTA: gli impianti devono essere in regola con la normativa di settore e con i controlli periodici previsti dalla stessa.
Servizi & standard qualitativi
Servizio ricevimento e/o recapito
Concordato anticipatamente
Pulizia unità abitabile
Ad ogni cambio di cliente
Dotazioni per la preparazione cibi (facoltativa in caso di alloggio fornito in porzione di unità abitative)
Cucina con lunghezza minima di 1,50 m con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione
Frigorifero con scomparto freezer – litri 130
fino a tre posti lettoFrigorifero con scomparto freezer – litri 200
oltre tre posti lettoLavello con scolapiatti
Forno o forno a microonde
Tavolo con sedie proporzionate alla massima capacità ricettiva
Sedie aggiuntive per eventuali ospiti
dueDivano ed eventualmente poltrona – almento tre sedute
Mobile da soggiorno
Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria di pentole da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 bollitore elettrico per te e tisane, 1 pattumiera con sacchetti, 1 adattatore elettrico universale, 1 tovaglia, 2 canovacci da cucina
Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina
Dotazione camera
Arredo completo composto da:
Letto (singolo o doppio)
Comodino o equivalente per ogni posto letto
Armadio
Specchio
Cestino rifiuti
Lampada da comodino o equivalente
Dotazioni bagno
Lavandino
Doccia o vasca
Tazza
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)
Chiamata di allarme
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli
Dotazioni generali
Televisore (preferibilmente)
Lavatrice e stendino per la biancheria (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento) o modalità alternativa
Scopa, paletta, secchio, spazzolone e straccio per pavimenti e prodotti detergenti per la pulizia della casa e delle stoviglie
Cassetta di primo soccorso ed estintore (nel rispetto della normativa vigente in materia) (da posizionare in un locale comune, o in asenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento)
Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turisitico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico
Elenco delle dotazioni dell’unità abitativa in italiano e in inglese
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi
Manuale con informazioni minime relative al funzionameno delle dotazioni della casa in italiano e inglese
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese
Servizio di manutenzione
Manutenzione dell’alloggio
Assistenza di manutenzione delle unità abitative
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate
NOTA: il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell’appartamento.
Stato di manutenzione
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione
Al fine di completare il percorso di regolarizzazione, le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431 , oltre alla presentazione della comunicazione, devono procedere alla registrazione presso la Questura di competenza per ricevere le
credenziali del sito «Alloggiatiweb» e accreditarsi presso la Provincia o la Città metropolitana di Milano al fine di comunicare i prezzi e ricevere le credenziali per il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» che genera automaticamente un Codice Regione per ogni struttura
ricettiva. Con la D.G.R. 28 giugno 2018 n. XI/280 , la Regione Lombardia ha identificato il Codice identificativo di riferimento (CIR) con il Codice Regione di cui sopra.Dalla data del 1 settembre 2018 sussiste l’obbligo di adempimento all’indicazione del Codice identificativo di riferimento (CIR) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato; quindi il CIR dovrà
essere indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano
le attività di case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431 , sugli strumenti utilizzati.Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24