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Consumo immediato di alimenti negli esercizi di vicinato

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 46 del 12 novembre 2015 la L.R. 10 novembre 2015 n. 38 "Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale".

Particolare interesse riveste l’art. 1 lett. b dove viene notificato l’inserimento dell’art. 118 bis "Consumo immediato di alimenti negli esercizi di vicinato" alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6:

  1. Negli esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1,
    lett. d), del d.lgs. 114/1998, che esercitano in via prevalente
    le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è
    consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia
    presso i locali dell’esercizio, purché lo stesso sia strumentale
    e accessorio all’attività principale, con l’utilizzo di soli piani
    d’appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere,
    e senza servizio e assistenza di somministrazione.
  2. All’attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
    di cui all’articolo 2 della l.r. 8/2009, in quanto compatibili
    con la disciplina prevista per le attività commerciali.

L.R. 10 novembre 2015 n. 38.

Ultima modifica: 26 Novembre 2015 alle 17:23
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