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Denuncia inizio attività edilizia DIA

La DIA è uno strumento previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (sez. III, cap. III, Titolo II) per la presentazione di interventi edilizi qualora ricadenti nelle fattispecie previste dallo stesso decreto.

La presentazione della DIA non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa DIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la denuncia agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.

La procedura della DIA è riferita alle tipologie di intervento, in alternativa al permesso di costruire, previste al 3° comma dell’ Art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della denuncia costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).

Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo deve presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

La denuncia è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia, o SCIA, o CIL. Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio)
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

La denuncia è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia, o SCIA, o CIL. Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma di del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Riferimenti normativi

Art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Attività Produttive
Ultima modifica: 29 Gennaio 2024 alle 12:13

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