Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato - Comunità delle Colline Tra Langa e Monferrato

Attività di pubblico spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche

Si tratta di semplificazioni nei confronti dell’attività di cui sopra, introdotte con Art. 38-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 – Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo per favorire la ripresa post covid e successivamente annualmente prorogate fino al 31/12/2024, ampliandone anche l’applicazione ed i limiti inizialmente definiti (originariamente l’orario era tra le 8.00 e le 23.00 con un massimo di 1000 partecipanti, nel 2023 l’orario è stato ampliato fino alle 1.00, ed infine nel 2024 è stato ampliato a 2000 il numero di partecipanti).

Col comma 2 dell’art. 7, del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201 (sotto riportato integralmente), si è dato di fatto seguito a queste semplificazioni.

Art. 7 – Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo

2. Al fine di favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Ulteriori chiarimenti
Si richiamano alcune specificazioni fornite dalla Circolare Ministeriale spettacoli dal vivo, modulario interno 314, del 7/5/24.

Pubblico: in questi tipi di spettacoli dal vivo si presuppone che il pubblico assista in maniera “passiva”, in particolare gli spettacoli di danza non devono essere impropriamente considerati facendovi rientrare attività tipiche della discoteca o dei locali da ballo, nei quali al contrario il pubblico è esso stesso soggetto attivo del ballo.

Durata dell’evento: la definizione della durata dell’evento in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, deve essere intesa come riferita ad un unico evento; sono quindi da escludersi eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Ultima modifica: 27 Febbraio 2025 alle 10:20

Quanto è stato facile usare questo servizio?

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
torna all'inizio del contenuto