Art. 26 Reg. 10/R/2022
(Disposizioni particolari per interventi di manutenzione idraulica)
- Ferma restando la necessità del rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904, non sono soggette al rilascio del provvedimento di cui all’articolo 9 né al pagamento di canone:
a) le opere idrauliche di difesa realizzate da enti pubblici o soggetti privati con finalità di protezione della proprietà;
b) gli interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale litoide dall’alveo;
c) il taglio piante, nei casi di cui all’articolo 14, e la raccolta di materiale divelto con accesso in alveo con mezzi meccanici;
d) gli interventi di manutenzione di opere esistenti e già concesse e che non comportino modificazioni sostanziali dell’opera stessa. - Nel provvedimento di cui al comma 1 è implicita l’autorizzazione all’occupazione dell’area demaniale per la realizzazione degli interventi.
- Ai sensi della tabella canoni vigente (Allegato A della l.r. 19/2018) non sono dovute spese di istruttoria.