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Le strutture sanitarie ambulatoriali e le AOM necessitano della figura del Responsabile Sanitario. Non è necessario che il Responsabile Sanitario sia specialista nella/e branche specialistiche esercitate nell’ambulatorio. Non occorre la presenza continuativa del Responsabile Sanitario nella struttura, ma lo stesso ne resta responsabile anche per tutto ciò che accade in sua assenza. Nelle strutture nelle quali la titolarità coincide con lo stesso medico che eroga le prestazioni, lo stesso svolge anche l’incarico di Responsabile Sanitario. Mutuando quanto contenuto nel D.D.G. Sanità 17 maggio 2004 n. 8100 , si possono così ascrivere le sue responsabilità:

  • responsabilità igienico organizzativa generale della struttura sanitaria in ordine all’utilizzo ottimale delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale;
  • emanazione di direttive e regolamenti, in ottemperanza alla normativa vigente, sorvegliandone il rispetto in tema di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione delle infezioni ospedaliere;
  • adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute di operatori, pazienti e visitatori;
  • vigilare sulla corretta compilazione della documentazione clinica;
  • rispondere della corretta conservazione della documentazione sanitaria;
  • vigilare sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari;
  • vigilare sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio su raccolta, elaborazione e trasmissione di dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici;
  • promuovere iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
  • curare i rapporti con l’ASL di riferimento per l’applicazione pratica di iniziative di promozione della prevenzione, dell’educazione alla salute e della tutela sanitaria;
  • responsabilità ai fini della verifica dell’abilitazione all’esercizio professionale del personale operante;
  • responsabilità ai fini della pubblicità sanitaria dello studio ( L. 5 febbraio 1992 n. 175 );
  • responsabilità dell’organizzazione e buon funzionamento dell’attività, provvede alla verifica tramite liste di controllo del regolare funzionamento delle apparecchiature e macchine diagnostiche e terapeutiche;
  • controllare l’attuazione delle procedure di lavoro, di disinfezione ambientale e dello strumentario e di sterilizzazione. Attesta, sottoforma di relazione semestrale firmata da conservare in sede, le correttezza delle attività svolte a tale scopo;
  • vigilare sulla corretta conservazione e sullo smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza;
  • eseguire periodicamente una verifica che tutti i farmaci scaduti siano correttamente immagazzinati in contenitori non riapribili recanti la dicitura “Farmaci Scaduti” e che tutti i farmaci in corso di utilizzo rechino la data di scadenza degli stessi;
    vigilare sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi eseguendo con cadenza semestrale un sopralluogo nella struttura finalizzato alla verifica della corretta effettuazione della conservazione e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi.

    L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla L. 24 luglio 1985 n. 409 , che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’ L. 24 luglio 1985 n. 409 , siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

    Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui sopra.

    Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:23
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