Le strutture sanitarie ambulatoriali e le AOM necessitano della figura del Responsabile Sanitario. Non è necessario che il Responsabile Sanitario sia specialista nella/e branche specialistiche esercitate nell’ambulatorio. Non occorre la presenza continuativa del Responsabile Sanitario nella struttura, ma lo stesso ne resta responsabile anche per tutto ciò che accade in sua assenza. Nelle strutture nelle quali la titolarità coincide con lo stesso medico che eroga le prestazioni, lo stesso svolge anche l’incarico di Responsabile Sanitario. Mutuando quanto contenuto nel D.D.G. Sanità 17 maggio 2004 n. 8100 , si possono così ascrivere le sue responsabilità:
vigilare sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi eseguendo con cadenza semestrale un sopralluogo nella struttura finalizzato alla verifica della corretta effettuazione della conservazione e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi.
L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla L. 24 luglio 1985 n. 409 , che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’ L. 24 luglio 1985 n. 409 , siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui sopra.
Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura.