Sportello Unico Digitale - Alto Milanese

Ambulatorio – Poliambulatorio (Mono o polispecialistico)

Definizione

Si definiscono ambulatori quelle strutture nelle quali:

  • si praticano attività diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità invasive e seminvasive in anestesia topica, locale, loco regionale;
  • vi sia utilizzo di apparecchiature elettromedicali che comportano rischi per la salute del paziente, quali: o apparecchiature radiologiche o con sorgenti radioattive o laser;
  • vi siano procedure diagnostiche o terapeutiche complesse e/o rischiose, identificabili come: o procedure che prevedono l’intervento contemporaneo di più operatori o endoscopie o utilizzo di metodiche invasive o semi-invasive, ad esclusione di procedure semplici, quali quelle per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta previste nei rispettivi nomenclatori tariffari delle prestazioni aggiuntive;
  • vi sia attività esclusivamente o prevalentemente di diagnostica strumentale.

    Rivestono inoltre lo status di ambulatorio:

    • le strutture sanitarie che fanno capo a società;
    • le strutture sanitarie in cui prevale l’aspetto organizzativo sul semplice atto professionale, ossia vi sia la presenza di un numero di medici superiore a quattro, indipendentemente dal personale di supporto.

      La DIA (Dichiarazione di Inizio Attività)

      L’art. 9 comma 1 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è rilasciata dalla ASL ed è richiesta per le Strutture sanitarie di ricovero e cura, i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica. Tutte le altre Strutture sanitarie presentano una Dichiarazione di Inizio Attività alla ASL che provvede entro sessanta giorni alle verifiche di competenza. Sono pertanto soggette a D.I.A. le strutture ambulatoriali ed odontoiatriche definite come Attività Odontoiatriche Monospecialistiche (AOM).

      La Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) deve essere presentata anche nei casi di ampliamento e di trasformazione.

      Per ampliamento si deve intendere l’attivazione (aggiunta) di funzioni sanitarie precedentemente non svolte (es: nuova specialità). La struttura che richiede l’ampliamento deve necessariamente essere già in possesso di autorizzazione all’esercizio, oppure, se attivata successivamente all’entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2007 n. 8 o della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 , della presa d’atto conseguente alla D.I.A.

      Per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate (es. da specialistica ambulatoriale a diagnostica per immagini) o il cambio d’uso di edifici o di parti di essi (con o senza interventi edili), destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie (es. acquisizione di nuovi locali precedentemente non adibiti ad attività ambulatoriale). Non configura invece una trasformazione il caso in cui vengano apportate modifiche alla destinazione d’uso dei locali precedentemente utilizzati per scopi sanitari. Dovrà essere fatta una comunicazione con presentazione di planimetrie aggiornate allo stato di fatto ed essere aggiornate le certificazioni di conformità elettrica, soprattutto se vengono destinati ad attività sanitaria locali che prima non lo erano. Dopo la verifica dello stato di fatto da parte della ASL, verrà rilasciata una presa d’atto del nuovo assetto dei locali. Lo stesso dicasi per tutte le variazioni strutturali che riguardano la A.O.M..

      Non sono soggetti alla presentazione di D.I.A. gli studi professionali per i quali vale la Comunicazione di Inizio attività come già normata dalla D.G.R. 27/07/2001 n. 5724 .

      Interventi non soggetti a DIA

      Fino all’introduzione della L.R. 2 aprile 2007 n. 8 non erano soggetti ad autorizzazione e pertanto restano non soggetti a presentazione di D.I.A.:

      • gli adeguamenti in materia di sicurezza;
      • gli adeguamenti ai requisiti strutturali e tecnologici generali;
      • gli adeguamenti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici.

        Tali interventi dovranno, comunque, essere oggetto di comunicazione preventiva. La comunicazione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante gli adeguamenti in atto (planimetria, relazione tecnica e relazione sanitaria) . In caso di modifiche strutturali dopo una verifica dello stato di fatto verrà eseguita una presa d’atto del nuovo assetto dei locali.

        Non sono oggetto di D.I.A. e neppure comunicazione preventiva, gli interventi di manutenzione ordinaria che non vadano ad incidere sui requisiti specifici.

        Compilazione della DIA

        Per la presentazione della D.I.A. occorre seguire la procedura stabilita con il nuovo software regionale ASAN. Nella compilazione non potrà essere dichiarata la mancanza di nessun requisito, anche se alcuni non sono pertinenti per l’attività svolta; la non pertinenza potrà essere dichiarata nella relazione sanitaria e poi verificata in sede di sopralluogo. Per le attività specialistiche ambulatoriali esercitate all’interno della struttura è possibile che il software regionale non permetta di elencare tutte le specialità e funzioni esercitate: queste andranno riportate a mano sulla stampa cartacea che si otterrà dal software ed andranno anche citate nella relazione che dovrà essere redatta dal Responsabile Sanitario in allegato alla presentazione della DIA. Una volta compilate tutte le schermate deve essere stampata una copia cartacea.

        Presentazione della DIA

        La D.I.A., ottenuta con il programma informatizzato regionale, in forma cartacea, deve pervenire agli uffici protocollo delle S.S. U.O. T. di competenza tramite consegna diretta o tramite raccomandata con R/R.

        Comunicazioni obbligatorie da presentare alla ASL

        Sono comunicazioni obbligatorie da presentare alla ASL per le conseguenti formali prese d’atto ed aggiornamenti:

        • il cambio del Responsabile Sanitario;
        • la modifica dell’assetto dei locali;
        • la variazione del rappresentante legale della società;
        • la variazione dei dati dell’Ente (variazione di ragione o denominazione sociale del soggetto giuridico; variazione di sede legale del soggetto giuridico);
        • il trasferimento di titolarità da un soggetto giuridico ad un altro mantenendo inalterate le condizioni della struttura già oggetto di autorizzazione o di precedente D.I.A.;
        • la modifica del numero e delle qualifiche del personale medico e sanitario operante nella struttura;
        • gli adeguamenti in materia di sicurezza e ai requisiti tecnologici e organizzativi generali e specifici.

          Responsabile Sanitario

          Le strutture sanitarie ambulatoriali e le AOM necessitano della figura del Responsabile Sanitario. Non è necessario che il Responsabile Sanitario sia specialista nella/e branche specialistiche esercitate
          nell’ambulatorio. Non occorre la presenza continuativa del Responsabile Sanitario nella struttura, ma lo stesso ne resta responsabile anche per tutto ciò che accade in sua assenza. Nelle strutture nelle quali la titolarità coincide con lo stesso medico che eroga le prestazioni, lo stesso svolge anche l’incarico di Responsabile Sanitario.

          La L. 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1, comma 536) ha previsto che tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa.

          Variazione del Responsabile Sanitario

          Nelle strutture nelle quali la titolarità coincide con lo stesso medico che eroga le prestazioni, la variazione di Responsabilità Sanitaria coinciderà con la presentazione da parte del nuovo titolare di una comunicazione di variazione di titolarità da un soggetto giuridico ad un altro purché restino inalterate le condizioni della struttura già oggetto di autorizzazione o di precedente D.I.A.. Per tutti i casi diversi da quello sopra menzionato, sarà il titolare della struttura sanitaria a produrre alla SS U.O. Territoriale la comunicazione corredata della necessaria documentazione.

          Nelle strutture sanitarie ambulatoriali non è consentito l’esercizio dell’attività senza la nomina di un Responsabile Sanitario. A seguito della comunicazione di variazione di responsabilità sanitaria, la ASL, esaminata la documentazione allegata, rilascerà una presa d’atto.

          Requisiti

          Sia le strutture ambulatoriali che le AOM devono essere in possesso di:

          • requisiti strutturali generali;
          • requisiti strutturali specifici;
          • requisiti organizzativi generali;
          • requisiti organizzativi specifici.

            Tutti i requisiti devono essere verificabili di fatto o tramite documentazione che ne dimostri l’esistenza e l’applicazione.

            Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:23
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