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Attività di acconciatore

Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

I trattamenti e i servizi di acconciatore possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici ed è possibile vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati al fine della continuità dei trattamenti svolti; in tal caso non si applicano le disposizioni contenute nelle normative in materia di commercio in sede fissa.

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o con l’utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese titolate all’esercizio dell’attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l’attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.

E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

L’attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

Nel definire la "superficie" dell’esercizio, dovrà essere identificata quella propriamente destinata alla attività di acconciatore, quella eventuale destinata alla vendita ed ancora quella destinata ad altri usi (magazzini, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale).

Non sono previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi.

Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:23
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