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Attività di estetista

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, compresi i massaggi estetici e rilassanti, con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, anche con l’applicazione di prodotti cosmetici. Tale attività può essere svolta con tecniche manuali o con l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Sono attività di estetista:

  • centro di abbronzatura (o solarium);
  • massaggi non terapeutici, disegno epidermico e trucco semipermanente;
  • sauna, bagno turco e le attività finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative;
  • onicotecnica (l’onicotecnica è l’attività consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).

    Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

    Non rientrano nell’attività di estetista:

    • i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
    • l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
    • le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi;
    • l’esercizio di attività bio-naturali di cui alla L.R. 1 febbraio 2005 n. 2 per le quali gli operatori devono essere iscritti in appositi registri regionali;
    • l’attività tradizionale di foratura del lobo dell’orecchio effettuata in occasione della vendita dell’orecchino.

      Deve sempre essere garantita la presenza nell’esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali.

      L’attività di estetista è consentita anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso
      apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal
      regolamento comunale.

      È invece vietato lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.

      È consentito, senza alcun ulteriore adempimento, per le imprese esercenti l’attività di estetista vendere alla propria clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività al fine della continuità dei trattamenti in corso (in tali casi non si applicano le disposizioni contenute nelle normative in materia di commercio in sede fissa).

      Non sono previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi. Non è obbligatorio il turno di chiusura.

      L’attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una
      società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

      Nel definire la "superficie" dell’esercizio, dovrà essere identificata quella propriamente destinata alla attività di estetista, quella eventuale destinata alla vendita ed ancora quella destinata ad altri usi (magazzini, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale).

      Il Decreto MiSE 12 maggio 2011 n. 110 e s.m.i. prevede all’Allegato 1 l’elenco degli apparecchi elettromeccanici
      per uso estetico ed all’Allegato 2 le schede tecnico-informative recanti le caratteristiche
      tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le
      cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

      Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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