Sportello Unico Digitale - Alto Milanese

Centro massaggi di esclusivo benessere

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza

Chi esercita l’attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 , osservare le seguenti disposizioni:

  • ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l’accesso del cliente e l’attività dell’operatore;
  • il personale deve:
    1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
    2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
    3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell’avvenuta informativa;
    4. gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;
    5. le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;
    6. devono essere disponibili presidi di primo soccorso;
    7. è vietato utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, nonché utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l’abbronzatura artificiale;
    8. i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;
    9. la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
    10. la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;
    11. la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;
    12. il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell’impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti;
    13. per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;
    14. tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;
    15. i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

      Decoro urbano

      Chi esercita l’attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare il rispetto del decoro urbano ed, in particolare, salve le disposizioni comunali in materia, deve osservare le seguenti prescrizioni:

    16. l’aspetto esterno dei locali in cui è svolta l’attività deve essere tale da non arrecare pregiudizio all’estetica complessiva dell’edificio in cui gli stessi sono collocati anche in rapporto agli edifici circostanti; è necessario che le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi risultino quanto più possibile congruenti con il carattere della facciata alla quale afferiscono;
    17. gli elementi collocati all’esterno devono essere mantenuti in buona e decorosa condizione;
    18. gli elementi decorativi posti all’esterno del locale, il materiale pubblicitario ed ogni altro oggetto eventualmente esposto non devono essere contrari alla pubblica decenza.

      Conoscenza della lingua italiana

      Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione europea è richiesto il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l’attività, di uno dei seguenti documenti:

    19. un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
    20. un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
      Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:23
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