Sportello Unico Digitale - Alto Milanese

Distributori carburante uso pubblico

Attività commerciali all’interno degli impianti di distribuzione carburanti

Nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è consentito, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

  • l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali;
  • l’esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
  • l’esercizio della vendita di pastigliaggi.

    Le attività di cui sopra, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste dall’ Art. 28 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 comma 10.

    Collaudo ed esercizio provvisorio

    Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune/Suap e composta da rappresentanti designati dal comune, dal comando provinciale dei vigili del fuoco, dall’ufficio delle dogane, dall’ASL e dall’ARPA competenti per territorio.

    Il collaudo è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto il termine di 60 giorni il titolare può presentare al Suap idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

    In attesa del collaudo il Suap autorizza, su richiesta del titolare, che allega dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco, l’esercizio provvisorio dell’impianto.

    Verifiche periodiche

    Gli impianti di distribuzione carburanti sono soggetti a regolari verifiche sull’idoneità tecnica degli stessi ai fini della sicurezza sanitaria e compatibilità ambientale. Tali verifiche sono effettuate la prima volta contestualmente al collaudo e in seguito entro 15 anni dalla precedente verifica.

    Provvedimenti Giunta Regionale

    La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno.

    Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale.

    In base alla L. 4 agosto 2017 n. 124 e all’Accordo sancito in Conferenza Unificata del 8 marzo 2018, i titolari di impianti di distribuzione carburanti o di concessione, laddove prevista, hanno l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale (Modello A). L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli
    impianti che sono in regolare sospensione dell’attività con l’evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

    Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Modello B), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro il 28 febbraio 2019.

    I suddetti modelli devono essere inviati esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it.

    Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell’autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla compatibilità dell’impianto. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:23
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