Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell’autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.
L’autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune, attraverso il SUAP competente, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dalle leggi in materia ed è subordinata alle verifiche di conformità relative:
alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.
Gli impianti ad uso privato per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.
Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Le eccezioni al divieto di cessione di cui sopra, sono:
Collaudo ed esercizio provvisorio
Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune/Suap e composta da rappresentanti designati dal comune, dal comando provinciale dei vigili del fuoco, dall’ufficio delle dogane, dall’ASL dall’ARPA competenti per territorio.
Il collaudo è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto il termine di 60 giorni il titolare può presentare al Suap idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.
In attesa del collaudo il Suap autorizza, su richiesta del titolare, che allega dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco, l’esercizio provvisorio dell’impianto.