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Distributori di carburanti ad uso privato

Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell’autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.

L’autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune, attraverso il SUAP competente, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dalle leggi in materia ed è subordinata alle verifiche di conformità relative:

  • alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
  • alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi;
    alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.

    Gli impianti ad uso privato per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.

    Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

    Le eccezioni al divieto di cessione di cui sopra, sono:

  • in caso di automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e/o quelli adibiti esclusivamente alle attività operative all’interno del sedime aeroportuale, che possono rifornirsi di carburante presso gli impianti ad uso privato situati all’interno degli aeroporti, previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti;
  • in caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che eroghino servizi pubblici per conto di enti locali, che possono rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate;
  • in caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalentemente, l’attività di autotrasporto merci a favore di terzi, per le quali sono considerati automezzi dell’impresa anche quelli dei soci, se non sono adibiti ad uso personale;
  • in caso di automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell’autorizzazione che hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione.

    Collaudo ed esercizio provvisorio

    Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune/Suap e composta da rappresentanti designati dal comune, dal comando provinciale dei vigili del fuoco, dall’ufficio delle dogane, dall’ASL dall’ARPA competenti per territorio.

    Il collaudo è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto il termine di 60 giorni il titolare può presentare al Suap idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

    In attesa del collaudo il Suap autorizza, su richiesta del titolare, che allega dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco, l’esercizio provvisorio dell’impianto.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:23
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