Sportello Unico Digitale - Alto Milanese

Edicole

La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che estera, è normato dal D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 , e a livello regionale dalla D.C.R. 23 giugno 2015 n. X/730 e può essere effettuata tramite due tipologie di esercizi:

  • punti di vendita esclusivi: sono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici e che costituiscono la rete di vendita dedicata all’informazione;
    punti vendita non esclusivi: sono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita in maniera non prevalente di quotidiani e/o periodici, assicurando parità di trattamento alle diverse testate nell’ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

    I punti di vendita non esclusivi possono quindi vendere quotidiani e/o periodici e devono essere abbinati alle seguenti attività:

  • rivendite di generi di monopolio;
  • rivendite di carburanti e di oli minerali;
  • bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, quali in particolare ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  • strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
    esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

    L’attività dei punti di vendita esclusivi è soggetta a segnalazione, se effettuata a carattere stagionale.

    Esenzione dalla segnalazione

    Non è invece necessario presentare la SCIA in caso di:

  • vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  • vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  • vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  • vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  • consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  • vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  • vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

    Subingresso

    Al trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di vendita in un punto vendita esclusivo o non esclusivo, si provvede mediante voltura della relativa autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale

    Nel caso di trasferimento in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di vendita in un punto vendita non esclusivo l’attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall’attività primaria o prevalente dell’esercizio. È consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

    Trasferimento in caso di punti vendita esclusivi

    Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi non comporta il rilascio di nuova autorizzazione qualora compatibile con le disposizioni del piano di localizzazione. Per effettuare un trasferimento occorre presentare comunicazione al SUAP e attendere 30 giorni dal ricevimento della stessa, se questo non notifichi al richiedente il ricorrere di cause ostative.

    A seguito dell’avvenuto trasferimento il comune procede alla variazione dell’autorizzazione con la nuova ubicazione dell’esercizio.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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