La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che estera, è normato dal D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 , e a livello regionale dalla D.C.R. 23 giugno 2015 n. X/730 e può essere effettuata tramite due tipologie di esercizi:
punti vendita non esclusivi: sono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita in maniera non prevalente di quotidiani e/o periodici, assicurando parità di trattamento alle diverse testate nell’ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
I punti di vendita non esclusivi possono quindi vendere quotidiani e/o periodici e devono essere abbinati alle seguenti attività:
esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
L’attività dei punti di vendita esclusivi è soggetta a segnalazione, se effettuata a carattere stagionale.
Esenzione dalla segnalazione
Non è invece necessario presentare la SCIA in caso di:
Subingresso
Al trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di vendita in un punto vendita esclusivo o non esclusivo, si provvede mediante voltura della relativa autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale
Nel caso di trasferimento in proprietà dell’azienda avente ad oggetto l’attività di vendita in un punto vendita non esclusivo l’attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall’attività primaria o prevalente dell’esercizio. È consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.
Trasferimento in caso di punti vendita esclusivi
Il trasferimento di sede dei punti vendita esclusivi non comporta il rilascio di nuova autorizzazione qualora compatibile con le disposizioni del piano di localizzazione. Per effettuare un trasferimento occorre presentare comunicazione al SUAP e attendere 30 giorni dal ricevimento della stessa, se questo non notifichi al richiedente il ricorrere di cause ostative.
A seguito dell’avvenuto trasferimento il comune procede alla variazione dell’autorizzazione con la nuova ubicazione dell’esercizio.