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Requisiti professionali artigiano panificatore

Per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione deve essere individuato il responsabile dell’attività produttiva.

Il responsabile deve possedere i requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, acquisiti in una delle modalità di seguito riportate:

  • aver frequentato con esito positivo un corso di formazione specifico di cui all’art. 4, c. 4, L.R. 7 novembre 2013 n. 10 , accreditato presso Regione Lombardia;
  • aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o qualifica superiore (art. 4, c. 5, lett. a L.R. 7 novembre 2013 n. 10 );
  • aver esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione in qualità di titolare, socio prestatore d’opera, collaboratore familiare, con mansioni di carattere produttivo (art. 4 c. 5 lett. b) L.R. 7 novembre 2013 n. 10 );
  • aver conseguito un diploma afferente la materia della panificazione (art. 4, c. 5, lett. c) L.R. 7 novembre 2013 n. 10 );
  • aver conseguito un diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l’attività di panificazione, perfezionato dall’esercizio dell’attività lavorativa per almeno un anno (art. 4 c. 5 lett. d L.R. 7 novembre 2013 n. 10 );
  • essere in possesso di un attestato di qualifica attinente l’attività di panificazione, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore (art. 4 c. 5 lett. e L.R. 7 novembre 2013 n. 10 ).

    Il Decreto dirigente unità organizzativa 13 aprile 2015 n. 2864 , pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 16 aprile 2015 Serie Ordinaria n. 16, prevede l’All. A contenente lo Standard professionale e formativo del Responsabile Tecnico per l’attività produttiva di panificazione e l’All. B contenente l’elenco dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali non assoggettati al corso di formazione.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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