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Requisiti professionali per acconciatori

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore.

Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.

E’ in possesso di requisito professionale colui che abbia conseguito un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto (in alternativa tra loro):

  • dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
  • da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento é ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della L. 19 gennaio 1955 n. 25 , e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria; il corso di formazione teorica può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro;
  • da un percorso scolastico della durata complessiva di tre anni, dedicato ai minori in obbligo formativo (o percorso scolastico equivalente) seguito dalla frequenza di un corso di specializzazione annuale o da un anno di formazione professionale per il conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico dell’Acconciatura.

    Sono altresì in possesso del predetto requisito coloro che alla data di entrata in vigore della L. 17 agosto 2005 n. 174 fossero già in possesso della qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna, oppure coloro che siano in possesso di diploma o attestato professionale biennale rilasciato a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti, conseguito entro l’a.s. 2008/2009.

    Infine possono esercitare l’attività di acconciatore coloro che hanno conseguito la qualificazione professionale in uno Stato membro UE accertata mediante apposito attestato rilasciato dall’autorità od organismo competente designato dallo Stato membro.

    Il periodo di inserimento di cui sopra consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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