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Requisiti professionali per estetiste

I requisiti professionali per l’attività di estetista sono previsti dall’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i. secondo la quale per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di estetista. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla L. 8 agosto 1985 n. 443 , i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all’ Art. 3 L. 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i.

E’ in possesso di requisito professionale colui che abbia conseguito un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

  • da un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di novecento ore, oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista anche con contratto di formazione;
  • da un anno di attività lavorativa qualificata come dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato legittimato all’esercizio dell’attività di estetista oppure un’impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla L. 19 gennaio 1955 n. 25 e
    s.m.i., della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da corsi di formazione teorica della durata di trecento ore;

  • da un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, seguita da corsi di formazione teorica della durata di trecento ore; tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi;
  • da un percorso scolastico della durata complessiva di tre anni, dedicato ai minori in obbligo formativo (o percorso scolastico equivalente) seguito dalla frequenza di un corso di specializzazione annuale o dal quarto anno di formazione professionale per il conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico dei Trattamenti Estetici.

    L’attività professionale di estetista può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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