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Requisiti professionali per gestori di rifugi alpini ed escursionistici

Il gestore dei rifugi esercita le attività di ospitalità e di ristoro accogliendo turisti, escursionisti ed alpinisti, mettendo loro a disposizione gli spazi per il pernottamento e gli spazi per l’accoglienza. Il gestore dei rifugi è anche il riferimento informativo della zona. In caso di incidenti ed infortuni ad alpinisti e/o escursionisti nell’area di pertinenza collabora nelle attività di soccorso.

Il gestore del rifugio è assoggettato a un corso di formazione realizzato da enti accreditati presso la Giunta regionale; i contenuti e la durata del corso sono definiti dalla Giunta regionale.

Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

  • diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226 ;
  • diploma di scuola secondaria di 1° grado;

    (coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione)

  • possesso dell’abilitazione alla somministrazione alimenti e bevande a seguito di un corso riconosciuto dalla Regione e realizzata da ente accreditato;
    per gli stranieri è inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo (tale conoscenza viene verificata attraverso un test di ingresso).

    Non sono assoggettati al corso di formazione i gestori di rifugio che risultano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    • avere esercitato per almeno tre anni l’attività di gestore di rifugio oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni;
    • diploma di istruzione professionale o di istruzione tecnica attinente;
    • diploma di qualifica di istruzione professionale afferente attinente, unitamente allo svolgimento dell’attività di gestore del rifugio di almeno un anno;

      (l’elenco dei titoli equivalenti al percorso professionale sono definiti dalla Giunta Regionale)

    • abilitazione allo svolgimento delle attività professionali di aspirante guida alpina o guida alpina-maestro di alpinismo.
      Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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