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Requisiti professionali per operatore di tatuaggi e piercing

Con il D.R. 25 maggio 2011 n. 4721 è stato definito il profilo professionale di "Operatore di Tatuaggi e Piercing" che ha consentito "l’avvio di appositi percorsi formativi a cura degli enti di formazione accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale".

Per tutti coloro che esercitano l’attività di Tatuatore e Piercer è diventata quindi obbligatoria la formazione "ai fini dell’acquisizione delle competenze in ambito igienico-sanitario per tutelare, nell’esercizio dell’attività, la salute del cliente".

L’Operatore di Tatuaggi e Piercing non deve essere necessariamente in possesso della Certificazione di competenza di "Operatore di Tatuaggio e Piercing" rilasciato dagli Enti di formazione accreditati da Regione Lombardia, in quanto questa certificazione non è abilitante e non ha spendibilità su tutto il territorio nazionale, ma (come specificato dalla C.R. 8 febbraio 2012 n. H1.2012.0004429 di Regione Lombardia nel merito del percorso inserito nel QRSP regionale di Operatore di Tatuaggio e Piercing) l’Operatore dovrà aver certificate le "competenze igienico sanitarie" che sono infatti ritenute obbligatorie dalla regolamentazione ministeriale e che quindi devono essere possedute da tutti coloro che effettuano tatuaggi e piercing.

In regione Lombardia i corsi di formazione sono già stati definiti, inseriti nel QRSP e sono stati individuati i Soggetti attuatori negli Operatori Accreditati nel sistema regionale di formazione; quindi tutti i tatuatori e piercer devono obbligatoriamente frequentarli ( D.D.G. 27 aprile 2004 n. 6932 ) nella parte inerente le Competenze igienico sanitarie e devono sostenere le relative prove finali per certificare tali competenze.

Solo dopo aver ottenuto la Certificazione, anche delle sole competenze igienico sanitarie, si potrà esercitare l’attività di tatuatore o piercer, fornendo copia della Certificazione medesima al SUAP territorialmente competente.

Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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