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Riconoscimento I.A. che trattano prodotti di origine animale

Soggetti a riconoscimento

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’allegato III del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 . Nel dettaglio:

  • macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni degli ungulati domestici (bovini/bufalini, suini, solipedi, ovini e caprini);
  • macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (polli, galline, tacchini, faraone, anatre, oche, nonché altri volatili non considerati come domestici ma allevati come tali, esclusi i ratiti – struzzi, emù, nandù ecc.) e macelli di lagomorfi (conigli);
  • macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di selvaggina da allevamento, inclusi i ratiti;
  • stabilimenti di lavorazione e laboratori di sezionamento delle carni della selvaggina selvatica (abbattuta a caccia);
  • stabilimenti di produzione delle preparazioni di carni (es. spiedini, hamburger, salsicce fresche ecc.), di carni macinate e di carni separate meccanicamente;
  • stabilimenti di produzione dei prodotti a base di carne (es. salumi e piatti di gastronomia a base di carne), inclusi gli stabilimenti che procedono alla sola stagionatura dei salumi;
  • impianti di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi, sia che siano situati a mare, sia sulla terra ferma;
  • navi fattoria, navi frigorifero che lavorano o trasportano prodotti della pesca, impianti a terra che lavorano prodotti della pesca freschi (e che procedono alla loro macellazione, ghiacciatura, sezionamento, tranciatura, macinatura, che confezionano preparazioni di pesce, quali sushi o spiedini), impianti che procedono alla trasformazione dei prodotti della pesca (preparazione di conserve o semiconserve, di piatti di gastronomia a base di pesce, di prodotti della pesca essiccati o salati ecc.), mercati all’ingrosso o impianti collettivi per le aste;
  • impianti che raccolgono latte crudo e colostro e quelli che li trasformano, inclusi gli impianti per il trattamento termico del latte alimentare (produzione di latte pastorizzato, UHT, sterilizzato), impianti di produzione di burro, formaggi, creme a base di latte e altri prodotti a base di latte, impianti che procedono alla stagionatura dei formaggi, impianti di lavorazione del siero, ecc.;
  • impianti di confezionamento uova, di produzione di uova liquide (da inviare alla successiva trasformazione), di produzione dei prodotti a base d’uovo (uovo liquido pastorizzato, uovo in polvere, tuorlo d’uovo liquido, in polvere o cristallizzato, albume d’uovo liquido o cristallizzato ecc.);
  • impianti di produzione (macellazione e successiva preparazione e/o trasformazione) di lumache e cosce di rana;
  • impianti di raccolta di materie prime e impianti di produzione di grassi fusi alimentari (es. strutto) e ciccioli;
  • impianti di produzione di stomaci, vesciche e intestini trattati (“budellifici” e tripperie);
  • impianti di raccolta di materie prime, inclusi gli stabilimenti conciari, e impianti di produzione della gelatina;
  • impianti di raccolta delle materie prime, inclusi gli stabilimenti conciari, e impianti di produzione del collagene;
  • impianti che procedono alla conservazione/stoccaggio degli alimenti di cui sopra in regime di temperatura controllata (magazzini frigoriferi), e/o che provvedono al loro riconfezionamento, se del caso preceduto da porzionatura e/o affettamento. Sono esclusi dall’obbligo del riconoscimento gli stabilimenti nei quali il magazzinaggio o il riconfezionamento siano al servizio di un’attività di vendita al dettaglio.

    Non soggetti a riconoscimento

    Non sono soggetti a riconoscimento, anche se trattano gli alimenti di cui al precedente elenco, gli stabilimenti che operano esclusivamente a livello di:

  • produzione primaria;
  • trasporto;
    vendita al dettaglio (dettaglianti, supermercati, ipermercati). La cessione occasionale, di limitati quantitativi di alimenti di origine animale nell’ambito della provincia dove ha sede l’attività o nelle province a questa contermini, non comporta l’obbligo del riconoscimento dello stabilimento.

    Non sono, inoltre, soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che producono alimenti composti, ovvero alimenti contenenti sia una componente trasformata di origine animale, sia una (significativa) componente di origine vegetale (es. pasta ripiena alla carne, prodotti di gastronomia a base di carne e verdure, salse a base d’uovo) a condizione che gli alimenti di origine animale siano stati trasformati in un impianto riconosciuto per l’attività di trasformazione.

    Procedimento

    Gli operatori del settore alimentare (OSA) che intendono presentare la domanda di riconoscimento devono inviarla in modalità telematica al S.U.A.P. territorialmente competente, contestualmente alla S.C.I.A. Infatti il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo svolgimento dell’attività, pertanto è necessario presentare una S.C.I.A. "condizionata" al rilascio del provvedimento di riconoscimento.

    Il S.U.A.P., dopo una verifica formale con esito positivo, trasmette immediatamente (di norma entro 5 giorni) e in modalità telematica l’istanza all’A.T.S., Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, quale autorità competente. Ogni richiesta, comunicazione e scambio documentale tra l’OSA e l’A.T.S. deve passare attraverso il S.U.A.P..

    L’A.T.S. verifica la correttezza e la completezza dell’istanza e dei relativi allegati e, nel caso in cui riscontri una carenza documentale, richiede all’interessato tramite il S.U.A.P. la documentazione integrativa.

    L’A.T.S. esegue il sopralluogo per la verifica dei requisiti previsti per le infrastrutture e le attrezzature adottando, in caso di esito favorevole, il provvedimento di riconoscimento condizionato.

    Una volta in possesso del numero di riconoscimento condizionato, lo stabilimento può iniziare a operare nel rispetto degli eventuali vincoli riportati nello stesso provvedimento.

    Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato l’A.T.S. effettua un secondo sopralluogo e, qualora risulti che lo stabilimento soddisfi gli altri requisiti previsti dalla normativa, rilascia il decreto di riconoscimento definitivo (che conferma il numero già attribuito), provvedendo alla notifica dell’atto al richiedente attraverso il S.U.A.P.

    Se lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti, l’A.T.S. può prorogare il provvedimento di riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare un totale di 6 mesi. La proroga viene trasmessa dall’A.T.S. all’operatore attraverso il S.U.A.P.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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