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Servizi finalizzati e granturismo

I servizi finalizzati sono tutti quei servizi caratterizzati da un trasporto finalizzato al raggiungimento di una destinazione con specifica funzione (scuola, luogo di lavoro, di cura, di svago, di aggregazione sociale, centri commerciali ecc.) offerti, in maniera indifferenziata, anche se limitatamente ad una particolare categoria di persone. Per indifferenziata si intende l’offerta rivolta a tutte le persone, anche se appartengono ad una determinata categoria (es. gli studenti di una scuola, di un istituto comprensivo, i lavoratori di un’azienda, gli anziani frequentatori di un centro diurno, gli avventori di un centro commerciale, gli utenti e i visitatori di un polo ospedaliero, i visitatori di un luogo d’interesse ecc.), che hanno la necessità di recarsi in uno specifico luogo. Il servizio deve essere accessibile a tutti coloro che intendano usufruirne, nel rispetto del programma di esercizio esposto al pubblico e dei percorsi autorizzati, o, in caso di offerta riservata ad una particolare categoria di persone, a tutti coloro che appartengano a tale categoria. Se il servizio venisse offerto con modalità che individuano come utenti esclusivi un gruppo di persone precostituito prima dell’inizio del servizio, venendo a mancare il requisito dell’offerta indifferenziata, tale servizio, risultando privo di vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, si qualifica come servizio di noleggio con conducente e deve rispettarne la relativa disciplina.

I servizi di granturismo sono tutti quei servizi, ad offerta indifferenziata al pubblico, caratterizzati dallo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche.

I servizi finalizzati e di granturismo si distinguono in:

  • i servizi finalizzati contribuiti che prevedono:
    • un obbligo di servizio (es. tariffe prestabilite dal soggetto competente, programma d’esercizio predefinito) e sono caratterizzati da corrispondenti compensazioni economiche a favore delle aziende esercenti da parte dell’Ente pubblico aggiudicante;
    • una programmazione del servizio inclusa nell’ambito dei Programmi di bacino del trasporto pubblico locale approvati dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale e/o sono regolati mediante contratto di servizio, previa procedura di affidamento per l’individuazione dell’operatore economico esercente;

      i servizi finalizzati non contribuiti e di granturismo che sono caratterizzati da:

    • efficacia commerciale e non beneficiano di corrispettivo pubblico di gestione poiché non sussistono obblighi di servizio imposti da un soggetto pubblico competente;
      tariffe definite liberamente dal gestore.

      L’esercizio di questa seconda tipologia di servizi è avviato mediante presentazione di SCIA ai sensi dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 all’Ente pubblico competente.

      Modalità per lo svolgimento dei servizi finalizzati non contribuiti e di granturismo.

      Tali servizi possono essere effettuati con i seguenti mezzi, in disponibilità dell’operatore economico in numero idoneo, in relazione al programma d’esercizio, al percorso e alla lunghezza del servizio, ad assicurare il regolare esercizio del servizio:

    • con autobus classificati nelle categorie M2 e M3 di cui all’ Art. 47 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 , rispondenti alle normative vigenti, e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non ha beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada, salvo riscatto; gli autobus possono essere di tipo urbano o interurbano di linea in dotazione all’impresa a fronte di aggiudicazione di appalti/concessioni per la gestione di servizi di linea TPL ovvero già impiegati per l’esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale, nonché autobus di noleggio con conducente in dotazione all’impresa per l’esercizio di servizi oggetto del R.R. 22 dicembre 2014 n. 6 attuative;
    • con unità di navigazione destinate al servizio di linea e al servizio non di linea, iscritte nei pubblici registri (navi a motore per il trasporto di linea o delle navi a motore per il trasporto non di linea), impiegate per i servizi di linea TPL o per servizi di noleggio con conducente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali. Le navi devono essere state costruite a far data dal 31 dicembre 2008 e devono essere state realizzate sulla base dei criteri stabiliti dalle norme attuative della direttiva 2006/87/CE e s.m.i.;
      con mezzi "anfibi" immatricolati come autobus destinati al servizio di linea o di noleggio ed iscritti nei pubblici registri della navigazione. I mezzi anfibi devono essere stati costruiti a far data dal 31 dicembre 2008 e devono essere stati realizzati sulla base dei criteri stabiliti dalle norme attuative della direttiva 2006/87/CE e s.m.i.

      I soggetti competenti a consentire l’esercizio dei servizi finalizzati non contribuiti e dei servizi granturismo sono:

    • le amministrazioni comunali per i servizi svolti nell’ambito del territorio comunale;
    • le amministrazioni provinciali per i servizi svolti sul territorio di più comuni; nel caso di un servizio organizzato sul territorio di due o più province la competenza è dell’amministrazione provinciale ove ha origine il servizio;
      le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel caso un servizio interessi più province ricadenti nel territorio di competenza della medesima Agenzia.

      I soggetti pubblici competenti non possono consentire l’esercizio dei servizi finalizzati non contribuiti su itinerari che si sovrappongano/coincidano con itinerari, o parte di essi, di servizi di trasporto pubblico locale (comunali o provinciali) o che coincidano con relazioni di servizi automobilistici di collegamento al sistema aeroportuale, salvo che, data la specificità del servizio finalizzato relativa al raggiungimento di un particolare luogo avente una specifica funzione, sia consentita esclusivamente la salita dell’utente nelle diverse fermate del percorso con discesa esclusiva al punto di destinazione finale del percorso autorizzato (e viceversa per le corse di ritorno). Non risulta pertanto autorizzabile un servizio finalizzato non contribuito o di granturismo che consenta spostamenti di passeggeri lungo le fermate intermedie del percorso, non connessi alla specificità del servizio.

      L’inizio dell’attività avviene mediante presentazione al soggetto competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Tutte le autorizzazioni rilasciate dai Comuni, dalle Province, dalla Città Metropolitana di Milano, nonché dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale, o altri titoli abilitativi rilasciati ai servizi automobilistici finalizzati entro la data della pubblicazione della D.G.R. 17 dicembre 2018 n. XI/1024 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, restano validi ed efficaci sino al 31 dicembre 2019, termine entro il quale i titolari di tali autorizzazioni che intendono proseguire nello svolgimento dei servizi finalizzati non contribuiti o granturismo devono presentare la SCIA secondo le nuove disposizioni previste.

      Comunicazione delle variazioni

      L’impresa è tenuta a comunicare all’Ente pubblico, ai fini dell’aggiornamento/variazione della SCIA, ogni modifica relativa al programma di esercizio, all’itinerario, agli orari e alle tariffe praticati rispetto al servizio finalizzato non contribuito/servizio granturismo, almeno venti giorni prima dell’entrata in vigore.

      L’impresa è inoltre tenuta a comunicare all’Ente competente, almeno trenta giorni prima, la propria volontà di sospendere, cessare o rinunciare al servizio. Tale comunicazione deve essere resa nota all’utenza.

      Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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