Sportello Unico Digitale - Alto Milanese

Somministrazione

Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

La normativa sulla somministrazione di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. si applica all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita all’articolo 64, comma 1, lettera a) della stessa legge regionale e all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

  • mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
  • presso il domicilio del consumatore;
  • in locali non aperti al pubblico, quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole;
  • su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I, sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 65 e 66.

    La normativa sulla somministrazione di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. non si applica all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

  • ai sensi della disciplina di cui alla L.R. 16 luglio 2007 n. 15 , limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell’ambito di tali attività l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66;
  • ai sensi della disciplina di cui alla L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 ;
  • da parte dei circoli privati nell’ambito della disciplina di cui al decreto del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 .

    Per superficie aperta al pubblico si intende l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata.

    Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

    Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere varie forme, come:

    • ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
    • esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
    • tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
    • pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»;
    • bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti, in cui l’intervento dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
    • bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
    • bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
    • wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
    • disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
    • discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
    • stabilimenti balneari, impianti sportivi con somministrazione e simili: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.

      Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono da considerarsi pubblici esercizi ex Art. 86 T.U.L.P.S. ; infatti, secondo l’art. 152 comma 2 T.U.L.P.S. , per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’art. 86 (omissis), disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86 (omissis).

      Home restaurant

      La Risoluzione MiSE 10 aprile 2015 n. 50481 chiarisce che l’attività di home restaurant debba essere equiparata agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sottoponendola alla presentazione della SCIA, tranne in zone tutelate in cui è richiesta la presentazione della domanda di autorizzazione.

      Trattenimento nei pubblici esercizi

      L’autorizzazione e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.

      Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
  • torna all'inizio del contenuto