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Strutture ricettive alberghiere – Alberghi Diffusi

Sono strutture caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane nella individuazione dell’ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.

INFORMAZIONI VARIE

Gli ambiti definiti ed omogenei in cui possono essere situati alberghi diffusi consistono nelle porzioni del territorio comunale corrispondenti ai nuclei di antica formazione.

Le unità ricettive dell’albergo diffuso sono collocate sul territorio di un unico comune, a una distanza non superiore a 300 metri lineari, o 400 metri calcolati in base al percorso pedonale più breve, dal servizio di ricevimento e accoglienza centralizzato.

Nelle aree montane gli ambiti definiti ed omogenei consistono nei nuclei di antica formazione ed altresì in edifici, quali cascine, malghe e altri edifici rurali, ovunque localizzati nel territorio comunale e non si applica il limite della distanza di cui sopra.

REQUISITI GENERALI

Gli alberghi diffusi devono possedere i seguenti requisiti fondamentali:

  1. presenza di almeno sette unità ricettive (camera o unità abitativa che concorre alla formazione della capacità ricettiva)
  2. presenza di servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati (servizi di ricevimento e accoglienza che si svolgono in uno o più locali, collocati in un unico edificio, accessibili dalla strada e nei quali è garantita la presenza di uno o più operatori nonché di eventuali addetti alla sorveglianza)
  3. gestione unitaria dell’albergo (gestione imprenditoriale che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dell’alloggio, dei servizi principali relativi all’alloggio e degli ulteriori servizi forniti)
  4. riconoscibilità e coerenza architettonica degli immobili in cui si trovano le unità ricettive e i servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati

Nel caso in cui i servizi inerenti alla gestione dell’albergo diffuso siano esternalizzati a terzi, resta comunque in capo al gestore unico la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.

CLASSIFICAZIONE
Gli alberghi diffusi, ai fini della loro classificazione, devono possedere i requisiti di cui agli allegati A e C del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 (Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, …).
CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO

Il contrassegno identificativo dell’albergo diffuso ha i seguenti elementi costitutivi:

  1. logo distintivo
  2. marchio di Regione Lombardia
  3. logo di promozione ‘in Lombardia’
  4. logo eventuale della zona o del percorso turistico
  5. livello di classificazione

I contrassegni identificativi devono essere riprodotti a cura del gestore su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta e devono essere esposti, a cura del gestore e in modo ben visibile al pubblico, all’esterno dell’ingresso principale delle unità ricettive e dell’edificio in cui si svolgono i servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e non costituiscono messaggio pubblicitario.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E A FINI STATISTICI
Il gestore unico dell’albergo diffuso o suo incaricato provvede all’identificazione degli ospiti ed a comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone ivi alloggiate, nonché alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche.
PROGRAMMAZIONE LOCALE
L’eventuale svolgimento dell’attività di vendita di prodotti tipici locali nell’albergo diffuso è subordinato al possesso dei relativi requisiti abilitati.
Ultima modifica: 26 Gennaio 2023 alle 11:21
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