Sono strutture caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane nella individuazione dell’ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.
Gli ambiti definiti ed omogenei in cui possono essere situati alberghi diffusi consistono nelle porzioni del territorio comunale corrispondenti ai nuclei di antica formazione.
Le unità ricettive dell’albergo diffuso sono collocate sul territorio di un unico comune, a una distanza non superiore a 300 metri lineari, o 400 metri calcolati in base al percorso pedonale più breve, dal servizio di ricevimento e accoglienza centralizzato.
Nelle aree montane gli ambiti definiti ed omogenei consistono nei nuclei di antica formazione ed altresì in edifici, quali cascine, malghe e altri edifici rurali, ovunque localizzati nel territorio comunale e non si applica il limite della distanza di cui sopra.
Gli alberghi diffusi devono possedere i seguenti requisiti fondamentali:
- presenza di almeno sette unità ricettive (camera o unità abitativa che concorre alla formazione della capacità ricettiva)
- presenza di servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati (servizi di ricevimento e accoglienza che si svolgono in uno o più locali, collocati in un unico edificio, accessibili dalla strada e nei quali è garantita la presenza di uno o più operatori nonché di eventuali addetti alla sorveglianza)
- gestione unitaria dell’albergo (gestione imprenditoriale che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dell’alloggio, dei servizi principali relativi all’alloggio e degli ulteriori servizi forniti)
- riconoscibilità e coerenza architettonica degli immobili in cui si trovano le unità ricettive e i servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati
Nel caso in cui i servizi inerenti alla gestione dell’albergo diffuso siano esternalizzati a terzi, resta comunque in capo al gestore unico la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.
Il contrassegno identificativo dell’albergo diffuso ha i seguenti elementi costitutivi:
- logo distintivo
- marchio di Regione Lombardia
- logo di promozione ‘in Lombardia’
- logo eventuale della zona o del percorso turistico
- livello di classificazione
I contrassegni identificativi devono essere riprodotti a cura del gestore su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta e devono essere esposti, a cura del gestore e in modo ben visibile al pubblico, all’esterno dell’ingresso principale delle unità ricettive e dell’edificio in cui si svolgono i servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e non costituiscono messaggio pubblicitario.