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Strutture ricettive alberghiere

Le strutture ricettive si distinguono in:

  1. strutture ricettive alberghiere;
  2. strutture ricettive non alberghiere.

    Strutture ricettive alberghiere

    Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

    Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:

  3. Alberghi o hotel: strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
  4. Residenze turistico-alberghiere: strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
  5. Alberghi diffusi: strutture caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane nella individuazione dell’ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.
  6. Condhotel: esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina; in queste strutture la superficie non può superare il 40% della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

    Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le strutture alberghiere caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere una denominazione aggiuntiva rispetto a quella assegnata, che non deve però essere ingannevole per il turista e non può coincidere con altre denominazioni individuate.

    Classificazione delle strutture ricettive

    La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre Regioni, nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale e tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, ha predisposto un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi.

    La Giunta regionale approva inoltre una valutazione integrativa che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori.

    La classificazione delle strutture ricettive alberghiere è rappresentata da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti e deve essere visibile al pubblico sia all’esterno sia all’interno della stessa.

    La valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico all’interno della struttura ed eventualmente anche all’esterno.

    I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo utilizzato per la pubblicizzazione dell’attività.

    Procedura per la classificazione, la dichiarazione dei servizi offerti e il rispetto degli standard qualitativi

    Il titolare della struttura ricettiva deve presentare al SUAP del Comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA, la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione, ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti.

    La Provincia competente per territorio o la Città metropolitana di Milano verificano le dichiarazioni, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive; se la struttura ricettiva presenta i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, assegnano un congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l’assegnazione di ufficio della classificazione effettivamente posseduta.

    Se successivamente all’avvio dell’attività si verificano variazioni dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.

    Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province e la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione, all’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività e all’ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione.

    Altre disposizioni per attività ricettive alberghiere

    Le attività ricettive alberghiere sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 . La SCIA è presentata al SUAP del Comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività.

    Il Comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano, all’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività e alle strutture d’informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell’attività.

    I prezzi massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.

    Il titolare delle strutture ricettive alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell’attività deve darne preventiva comunicazione al comune. Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, fatta eccezione per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata.

    Tutte le strutture ricettive alberghiere sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.

    Al fine di completare il percorso di regolarizzazione, le strutture ricettive alberghiere, oltre alla presentazione della SCIA, devono procedere alla registrazione presso la Questura di competenza per ricevere le credenziali del sito «Alloggiatiweb» e accreditarsi presso la Provincia o la Città metropolitana di Milano al fine di comunicare i prezzi e ricevere le credenziali per il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5»; in tal modo potranno ottemperare all’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’arrivo delle persone alloggiate.

    I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

    La Giunta regionale promuove e favorisce le strutture ricettive che applicano le norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza e che offrono servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge, per incrementare l’accessibilità e migliorare l’accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive.

    L’elenco unico regionale delle strutture ricettive suddiviso per tipologia è pubblicato sul portale internet della Regione.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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