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Strutture ricettive all’aria aperta

Le strutture ricettive si distinguono in:

  1. strutture ricettive alberghiere:
  2. alberghi o hotel;
  3. residenze turistico-alberghiere;
  4. alberghi diffusi;
  5. condhotel;
  6. strutture ricettive non alberghiere:
  7. case per ferie;
  8. ostelli per la gioventù;
  9. foresterie lombarde;
  10. locande;
  11. case e appartamenti per vacanze;
  12. bed & breakfast;
  13. rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
  14. aziende ricettive all’aria aperta.

    Attività ricettive all’aria aperta

    Sono esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

    Si distinguono in:

  15. villaggi turistici;
  16. campeggi;
    aree di sosta.

    I villaggi turistici offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.

    I campeggi offrono prevalentemente ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

    I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell’azienda ricettiva o dati in gestione a terzi.

    Le aree di sosta sono esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell’area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue; le aree di sosta sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche; in tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

    Modalità per l’inizio attività

    Le attività ricettive all’aria aperta sono intraprese previa SCIA, presentata al SUAP del Comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei
    requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività.

    Il Comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano, all’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività e alle strutture d’informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell’attività.

    Al fine di completare il percorso di regolarizzazione, le strutture ricettive all’aria aperta, oltre alla presentazione della SCIA, devono procedere alla registrazione presso la Questura di competenza per ricevere le credenziali del sito «Alloggiatiweb» e accreditarsi presso la Provincia o la Città metropolitana di Milano al fine di comunicare i prezzi e ricevere le credenziali per il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5»; in tal modo potranno ottemperare all’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’arrivo delle persone alloggiate.

    Altre informazioni

    Il titolare che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell’attività deve darne preventiva comunicazione al Comune. Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, fatta eccezione per le attività svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata.

    I prezzi massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico. Le tariffe e i prezzi esposti devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.

    Tutte le strutture ricettive sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.

    I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

    Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale, le aziende ricettive possono assumere ulteriore denominazione, in aggiunta a quella assegnata, che non deve però essere ingannevole per il turista e non deve coincidere con altre denominazioni.

    Classificazione

    Le aziende ricettive all’aria aperta sono classificate in 5 classi rappresentate da stelle in base ai parametri tecnici e ai servizi offerti. Le aree di sosta non sono soggette a classificazione.

    Campeggi – Aree di sosta temporanee

    Possono essere organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private, o organizzati per gli associati da enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte. L’allestimento di tali aree è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal soggetto che presenta la segnalazione. Non sono soggette agli obblighi delle altre strutture ricettive all’aria aperta, ma devono comunque garantire condizioni di sicurezza e di rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell’ambiente. In dette aree possono essere installati servizi amovibili, quali generatori, svuotatoi mobili e simili, a sostituzione dell’allacciamento alle reti pubbliche.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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