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Strutture ricettive

Le strutture ricettive si distinguono in:

  1. strutture ricettive alberghiere;
  2. strutture ricettive non alberghiere.

    Strutture ricettive alberghiere

    Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

    Si distinguono in:

  3. Alberghi o hotel: sono strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere; la capacità ricettiva in unità abitative può eventualmente coesistere ma solo in forma residuale.
  4. Residenze turistico-alberghiere: sono strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
  5. Alberghi diffusi: sono strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati in ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane nella individuazione dell’ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.
  6. Condhotel: sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari (o parti di esse) ubicate nello stesso comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera.

    Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le strutture alberghiere caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere una denominazione aggiuntiva rispetto a quella assegnata, che non deve però essere ingannevole per il turista e non può coincidere con altre denominazioni individuate.

    Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ad un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale, in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, col fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. La classificazione è rappresentata da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti. È inoltre operante una valutazione integrativa che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. La classificazione attribuita alla struttura ricettiva deve essere visibile al pubblico sia all’esterno sia all’interno della stessa, mentre la valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al
    pubblico all’interno della struttura ed eventualmente anche all’esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa.

    Strutture ricettive non alberghiere

    Si distinguono in:

  7. Case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese. Alle strutture gestite da imprese, possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.
  8. Ostelli per la gioventù: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale degli ostelli della gioventù nel quale, su istanza dei gestori, sono iscritti gli ostelli aventi i servizi e gli standard qualitativi previsti. Tali ostelli sono dotati di apposito contrassegno identificativo che deve essere esposto all’esterno e all’interno dei locali, e utilizzato per ogni riferimento alla struttura, che non può assumere altro tipo di denominazione.
  9. Foresterie lombarde: sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che deve essere affisso all’esterno della residenza. I locali destinati all’esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
  10. Locande: sono strutture ricettive complementari all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto. L’attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le
    pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di SCIA; qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un’unica autorizzazione per entrambe le attività. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che deve essere affisso all’esterno della residenza. I locali destinati all’esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.

  11. Case e appartamenti per vacanze: sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
  12. in forma imprenditoriale;
  13. in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale.

    Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

  14. Locazioni turistiche: si configurano nel caso in cui il proprietario concede un alloggio o porzione dello stesso in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni; in tali casi non devono essere prestati servizi accessori (come ad esempio la colazione). Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale. Gli immobili utilizzati mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
  15. Bed & breakfast: si definisce come tale l’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L’attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni annui anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo che deve essere affisso all’esterno della residenza. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell’attività non sono necessari i requisiti professionali.
  16. Strutture alpinistiche: si distinguono in:
  17. rifugi alpinistici;
  18. rifugi escursionistici;
  19. bivacchi fissi;
  20. viabilità alpina.

    I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri in base ai quali i rifugi escursionistici, che alla data di entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2015 n. 27 si trovano all’interno dei centri abitati, possono continuare a mantenere tale tipologia. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

  21. Aziende ricettive all’aria aperta: sono esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti. Si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta. I villaggi turistici offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole. I campeggi offrono prevalentemente ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell’area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue; le aree di sosta sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche; in tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

    I gestori delle aziende ricettive all’aria aperta sono muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell’azienda ricettiva o dati in gestione a terzi.

    Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

    Gestore del rifugio

    E’ la persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o che è titolare di un contratto di gestione di rifugio. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Qualora il rifugio sia dato in gestione, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del gestore che deve sottoscrivere per accettazione la SCIA. Il comune accerta che il gestore abbia le conoscenze, le abilità e le competenze richieste.

    Elenco regionale dei rifugi

    E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale dei rifugi nel quale, su istanza dei gestori, sono iscritti i rifugi aventi le caratteristiche previste nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari richiesti. La competente direzione generale cura l’aggiornamento dell’elenco sulla base delle segnalazioni fornite dai comuni, dalle associazioni di categoria o dai gestori dei rifugi stessi. La Giunta regionale al fine di valorizzare e qualificare i rifugi adotta il contrassegno identificativo dei rifugi lombardi, l’utilizzo del quale è riservato alle strutture iscritte nell’elenco di cui sopra.

    Campeggi temporanei

    Non sono soggetti agli obblighi delle altre strutture ricettive all’aria aperti, ma devono comunque garantire condizioni di sicurezza e di rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell’ambiente. Possono essere organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private, o organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte. L’allestimento di tali campeggi è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal soggetto che presenta la segnalazione.

    Modalità per l’inizio attività

    Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere, sono intraprese previa SCIA, presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività.

    Fanno eccezione le case e appartamenti per vacanze e i bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

    Il comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano, all’Osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività e alle strutture d’informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell’attività.

    Altre informazioni

    Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell’attività deve darne preventiva comunicazione al comune. Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, fatta eccezione per i rifugi e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi,
    prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata.

    I prezzi massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all’interno di ciascuna camera e unità abitativa. Le tariffe e i prezzi esposti devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.

    Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.

    Per le strutture ricettive non alberghiere non è richiesto il cambio di destinazione d’uso per l’esercizio dell’attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.

    I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24
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