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Strutture ricovero animali d’affezione

Registrazione e SCIA per l’avvio dell’attività

Le strutture destinate al ricovero degli animali d’affezione, devono essere registrate nell’anagrafe degli animali d’affezione dalle ATS territorialmente competenti, a seguito di presentazione di istanze da parte dei proprietari o legali rappresentanti.

In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’ATS, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito.

Senza registrazione non è consentita l’introduzione di animali in alcuna struttura.

Ottenuta la registrazione, il titolare della struttura presenta al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell’anagrafe degli animali da affezione assegnato dall’ATS.

Qualsiasi modifica successiva deve essere segnalata all’ATS territorialmente competente.

Tipologie di strutture

Le strutture adibite a ricovero di animali d’affezione si distinguono in: canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani, altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d’affezione.

Il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:

  • cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
  • gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell’ambito degli interventi per il controllo demografico;
    altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica.

    Il rifugio è una struttura di cui uno o più comuni o comunità montane dispongono per il ricovero di:

  • cani e gatti che hanno superato il periodo di controllo presso il ricovero sanitario;
  • cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, sequestrati dall’autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore oppure per l’osservazione volta all’accertamento delle condizioni fisiche;
    altri animali d’affezione catturati o raccolti.

    La struttura zoofila è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati e destinata al ricovero principalmente a scopo di adozione o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza di cani, gatti ed altri animali d’affezione.

    La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione di proprietà.

    L’allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d’affezione.

    La struttura amatoriale è una struttura presso la quale un soggetto privato ospita, senza scopo di lucro, cani, gatti ed altri animali d’affezione, anche di proprietà altrui.

    La struttura commerciale è una struttura destinata alla vendita di animali d’affezione (vedi procedura relativa alla vendita di animali d’affezione).

    L’asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d’affezione di proprietà.

    L’oasi felina è una struttura all’aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto.

    Requisiti

    I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d’affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:

  • i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
  • i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
  • in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
  • la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le specie e per l’età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d’acqua e facilitare l’asportazione degli escrementi;
  • la superficie delle aree all’aperto deve essere drenante e facile da pulire;
  • eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, se necessario mediante adeguata copertura;
  • devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
  • nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un’adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l’illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l’ispezione degli animali;
  • la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
  • il livello sonoro deve essere contenuto con ogni accorgimento possibile;
  • l’arricchimento ambientale deve essere realizzato predisponendo accorgimenti tali da consentire l’espressione del repertorio di comportamenti della specie.

    N.B.: le dotazioni minime da garantire nelle strutture adibite a ricovero di animali d’affezione sono elencate nell’allegato B del R.R. 13 aprile 2017 n. 2 .

    Ulteriori dotazioni

    Ogni struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che sono adottate per il controllo dei requisiti richiesti per la specifica struttura, in funzione della tipologia della struttura stessa e del numero di animali ospitati. Il manuale deve essere disponibile presso la struttura.

    Ogni struttura deve inoltre dotarsi di:

  • responsabile della struttura;
  • medico veterinario quale responsabile sanitario.

    Strutture polifunzionali

    Le diverse strutture adibite a ricovero di animali d’affezione possono coesistere purché siano separate, sia fisicamente che funzionalmente, e ciascuna di essa disponga dei requisiti richiesti. E’ consentito l’uso in comune di strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure che devono essere descritte nel manuale.

    Registro

    Chiunque gestisca strutture destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l’obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:

  • data d’ingresso, specie, numero di microchip, data di uscita, causale di uscita per gli animali che devono essere obbligatoriamente iscritti in anagrafe;
    data d’ingresso, specie, numero identificativo, proprietario, provenienza, data di uscita, causale di uscita, destinatario, per altri animali muniti di identificativi individuali quali microchip, tatuaggio o marca di riconoscimento.

    Il registro può essere cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe; il registro deve essere aggiornato entro 3 giorni lavorativi dall’ingresso o dall’uscita degli animali.

    Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.

    Per gli animali non identificati individualmente, il registro può essere sostituito da documentazione, in ordine cronologico, comprovante la specie, l’origine e la destinazione degli animali e le relative date di ingresso e di uscita.

    Oasi felina (maggiori informazioni)

    Nell’oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere affidati in quanto poco o per nulla socializzati con l’uomo, non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.

    Le oasi feline possono essere chiuse, ovvero completamente recintate, o aperte se dotate di appositi varchi che consentono l’uscita dei felini.

    Tutti i gatti presenti nell’oasi devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.

    I requisiti strutturali dell’oasi felina sono i seguenti:

  • recinzione antiscavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l’ingresso di altri animali;
  • superficie calpestabile minima di 10 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;
  • ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
  • ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell’acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
  • lettiere in numero adeguato, opportunamente distanziate e riparate;
  • approvvigionamento di acqua e, ove possibile, fornitura di corrente elettrica;
  • idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
  • arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
    un reparto o gabbia, posto all’interno dell’oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell’ambientamento e dell’osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l’acqua e il cibo e di lettiera.

    Nell’oasi felina aperta la recinzione consente ai gatti l’uscita mediante passaggi multipli possibilmente collocati a diverse altezze, facilmente accessibili dai gatti stessi e non da eventuali predatori.

    Il responsabile dell’oasi felina deve assicurare la gestione delle introduzioni di nuovi gatti, l’alimentazione, la pulizia, il controllo sanitario e la presenza esclusiva di gatti sterilizzati.

    Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:23
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