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Vendite straordinarie

Tipologie di vendite straordinarie

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 , che regolamenta l’attività di vendita al dettaglio su aree private e pubbliche, si limita a fornire la definizione delle diverse categorie di vendite straordinarie.

L’art. 15, comma 1, cita testualmente: "Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti".

Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate al fine di cedere in breve tempo tutte le proprie merci in particolari momenti della vita dell’impresa (cessazione, trasferimento, rinnovo locali).

Le vendite di fine stagione (saldi) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Le vendite promozionali sono effettuate in limitati periodi di tempo per favorire la vendita di tutti o di una parte dei prodotti presenti nell’esercizio.

Vi sono inoltre le vendite sottocosto nelle quali i prodotti sono posti in vendita ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto e sono disciplinate dal Regolamento Consiglio dei Ministri sulle vendite sottocosto del 23/02/2001 .

La normativa nazionale contiene una delega alle Regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, a disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

La Regione Lombardia ha deliberato in materia con la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 , definendo per tutte le vendite straordinarie le seguenti disposizioni:

  1. obbligo di esporre obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  2. facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso;
  3. divieto all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai due commi precedenti;
  4. i messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore;
  5. tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune (quando previste);
  6. tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa;
  7. l’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita;
  8. l’operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo;
  9. le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie; qualora la
    separazione non sia possibile, l’operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore; in caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie;

  10. le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l’ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all’esaurimento delle scorte; a tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni previste;
  11. l’eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile;
  12. nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato;
  13. nelle vendite straordinarie di cui al presente capo è vietato l’uso della dizione "Vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

    Le vendite di liquidazione

    Scopo delle vendite di liquidazione è di cedere le merci poste in vendita nell’esercizio in un breve lasso di tempo, in occasione delle seguenti particolari circostanze:

    • cessazione dell’attività commerciale;
    • trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;
    • trasferimento dell’azienda in altro locale;
    • trasformazione o rinnovo dei locali.

      La normativa di riferimento era quella prevista dalla L. 19 marzo 1980 n. 80 . Attualmente il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 prevede che siano le Regioni a fissare le norme per le vendite di liquidazione.

      La Lombardia, tramite la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 , ha previsto una corposa regolamentazione delle vendite di liquidazione.

      Comunicazione

      L’operatore commerciale è tenuto a darne comunicazione al SUAP del comune nel quale ha sede l’esercizio, almeno 15 giorni prima della data di inizio, indicando:

      • l’ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;
      • la data di inizio e quella di fine della vendita;
      • le merci in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione della quantità delle stesse;
      • (in caso di cessazione di attività) i riferimenti (o allegare copia) della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’atto di rinuncia all’autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita;
      • (in caso di trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda) i riferimenti (o allegare copia) dell’atto registrato che attesta l’avvenuto trasferimento;
      • (in caso di trasferimento in altro locale) i riferimenti (o allegare in copia) della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita;
      • (in caso di trasformazione o rinnovo locali) i riferimenti (o allegare copia) delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie ed indicare esattamente il periodo di chiusura (consultare "Chiusura esercizio").

        Periodo di effettuazione

        Possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al Comune delle caratteristiche della vendita stessa e degli elementi comprovanti i fatti che la giustificano.

        Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le "vendite di fine stagione".

        Durata

        Le vendite di liquidazione di cui alle lettere a), b) e c), possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane; le autorizzazioni o abilitazioni all’attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre le tredici settimane di cui sopra.

        Le vendite di liquidazione di cui alla lettera d), possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane e per una sola volta in ciascun anno solare.

        Chiusura esercizio

        L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.

        Motivazioni

        La trasformazione o rinnovo dei locali deve comportare l’esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all’installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.

        Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell’intervento.

        Non è consentito

        Non è consentita l’effettuazione delle vendite di liquidazione nell’ipotesi di cessione dell’azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall’ Art. 2359 Codice Civile .

        È vietata l’effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

        Dall’inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell’esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

        Limitazioni all’esercizio di nuova attività

        Nel caso di vendite di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda, il titolare dell’attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

        Le vendite di fine stagione (saldi)

        La disciplina in vigore prima del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ( L. 19 marzo 1980 n. 80 ) prevedeva che le vendite di fine stagione riguardassero prodotti di carattere stagionale, articoli di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il termine della stagione a cui si riferivano. I periodi venivano fissati dal sette gennaio al sette marzo e dal dieci luglio al dieci settembre, con possibilità per l’esercente di definire al loro interno l’articolazione delle vendite. Le vendite erano precedute da una comunicazione effettuata al Comune sede dell’esercizio con un preavviso di almeno cinque giorni.

        Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 delegato le Regioni a emanare delle norme che regolano tale tipologia di vendite con risultati differenziati tra Regione e Regione. Tutte le Regioni hanno mantenuto i due periodi nel corso dell’anno (dopo le feste natalizie e nel periodo estivo), stabilendone tuttavia un diverso inizio e differente durata. Nella maggioranza dei casi è prevista la comunicazione preventiva da parte dell’esercente che espliciti le caratteristiche della vendita; alcune Regioni hanno anche definito le tipologie di beni che possono essere messe in saldo, mentre altre hanno previsto il divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi ad essi precedenti.

        In Lombardia la vendite di fine stagione sono regolamentate dall’ Art.115 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 che le definisce nel seguente modo:

        • le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento;
        • le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla Giunta regionale, sentite le camere di commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori.

          Non è quindi richiesta una specifica comunicazione da parte dell’operatore commerciale.

          Le vendite promozionali

          La legge L. 19 marzo 1980 n. 80 prevedeva una specifica regolamentazione per le promozioni di abbigliamento, calzature e accessori, che non potevano essere effettuate durante i saldi e nei quaranta giorni precedenti. Le promozioni dovevano essere comunicate al Comune in cui ha sede l’esercizio con almeno cinque giorni di anticipo. A tali restrizioni non erano soggette le vendite di prodotti alimentari e per l’igiene della persona e della casa, che potevano essere effettuate durante tutto l’anno. Per gli altri beni era previsto un regime misto: essi erano assoggettabili a promozione durante tutto l’anno, previa comunicazione con cinque giorni di anticipo, a condizione che la vendita non riguardasse l’intera gamma delle merci comprese nell’autorizzazione dell’esercizio (in questo caso si sarebbe configurata una vendita di liquidazione mascherata da promozione). Per tutte le tipologie di beni di cui sopra era comunque prevista l’espressione dello sconto o del ribasso in percentuale sul normale prezzo di vendita.

          È interessante notare che la delega alle Regioni in materia di vendite straordinarie prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 riguardi esclusivamente le vendite di liquidazione e i saldi, mentre nulla viene indicato per quanto riguarda le vendite promozionali. Secondo alcuni commentatori l’esplicita elencazione dei contenuti della delega esclude la possibilità per le Regioni di emanare disposizioni in materia di vendite promozionali. Tale interpretazione restrittiva non trova tuttavia riscontro nei provvedimenti adottati da diverse amministrazioni regionali.

          Definizione

          Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

          Periodi in cui tali vendite non possono essere effettuate

          Le vendite promozionali dei prodotti suscettibili a vendite di fine stagione (prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento) non possono essere
          effettuate nei periodi delle vendite di fine stagione (saldi) e nei trenta giorni antecedenti.

          In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, la Giunta regionale può adottare, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio, nonché l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto sopra previsto. Nel caso in cui l’evento calamitoso non riguardi l’intera Regione, i provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere adottati per singole parti del territorio regionale, anche su proposta del comune o dei comuni interessati.

          Al contrario le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.

          Le vendite sottocosto

          Maggiori informazioni sulle vendite sottocosto.

          Ultima modifica: 22 Novembre 2021 alle 16:24

Vendite straordinarie

Tipologie di vendite straordinarie

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 , che regolamenta l’attività di vendita al dettaglio su aree private e pubbliche, si limita a fornire la definizione delle diverse categorie di vendite straordinarie.

L’art. 15, comma 1, cita testualmente: “Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”.

Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate al fine di cedere in breve tempo tutte le proprie merci in particolari momenti della vita dell’impresa (cessazione, trasferimento, rinnovo locali).

Le vendite di fine stagione (saldi) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Le vendite promozionali sono effettuate in limitati periodi di tempo per favorire la vendita di tutti o di una parte dei prodotti presenti nell’esercizio.

Vi sono inoltre le vendite sottocosto nelle quali i prodotti sono posti in vendita ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto e sono disciplinate dal Regolamento Consiglio dei Ministri sulle vendite sottocosto del 23/02/2001 .

Lo sconto o il ribasso effettuato in occasione delle vendite straordinarie delle diverse tipologie sopra citate deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Quest’ultimo deve essere comunque esposto, al fine di agevolare il consumatore nel confronto e nel trarre le conclusioni riguardanti la convenienza dell’acquisto.

La normativa nazionale contiene una delega alle Regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, a disciplinare le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

Le vendite di liquidazione

Scopo delle vendite di liquidazione è di cedere le merci poste in vendita nell’esercizio in un breve lasso di tempo, in occasione delle seguenti particolari circostanze:

  • cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • cessione dell’attività;
  • cessione del ramo d’azienda;
  • trasferimento dell’azienda in altro locale;
  • trasformazione o rinnovo dei locali.

Possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al Comune delle caratteristiche della vendita stessa e degli elementi comprovanti i fatti che la giustificano.

La normativa di riferimento era quella prevista dalla L. 19 marzo 1980 n. 80 . Attualmente il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 prevede che siano le Regioni a fissare le norme per le vendite di liquidazione.

Le vendite di fine stagione (saldi)

La disciplina in vigore prima del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ( L. 19 marzo 1980 n. 80 ) prevedeva che le vendite di fine stagione riguardassero prodotti di carattere stagionale, articoli di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il termine della stagione a cui si riferivano. I periodi venivano fissati dal sette gennaio al sette marzo e dal dieci luglio al dieci settembre, con possibilità per l’esercente di definire al loro interno l’articolazione delle vendite. Le vendite erano precedute da una comunicazione effettuata al Comune sede dell’esercizio con un preavviso di almeno cinque giorni.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 delega ora le Regioni a emanare delle norme che regolano tale tipologia di vendite. Il risultato è profondamente variegato tra Regione e Regione. Tutte le Regioni hanno mantenuto i due periodi nel corso dell’anno (dopo le feste natalizie e nel periodo estivo), stabilendone tuttavia un diverso inizio e fissando durate diverse delle vendite. Nella maggioranza dei casi è prevista la comunicazione preventiva da parte dell’esercente che espliciti le caratteristiche della vendita (ubicazione dell’esercizio, articolazione, percentuale di sconto applicata). Alcune Regioni si sono spinte a definire le tipologie di beni che possono essere messe in saldo mentre altre hanno previsto il divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi ad essi precedenti.

Le vendite promozionali

La legge L. 19 marzo 1980 n. 80 prevedeva una specifica regolamentazione per le promozioni di abbigliamento, calzature e accessori, che non potevano essere effettuate durante i saldi e nei quaranta giorni precedenti. Le promozioni dovevano essere comunicate al Comune in cui ha sede l’esercizio con almeno cinque giorni di anticipo. A tali restrizioni non erano soggette le vendite di prodotti alimentari e per l’igiene della persona e della casa, che potevano essere effettuate durante tutto l’anno. Per gli altri beni era previsto un regime misto. Per tutte le tipologie di beni di cui sopra era comunque prevista l’espressione dello sconto o del ribasso in percentuale sul normale prezzo di vendita.

La delega alle Regioni in materia di vendite straordinarie prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 riguardi esclusivamente le vendite di liquidazione e i saldi, mentre nulla viene indicato per quanto riguarda le vendite promozionali.

Alcuni Comuni hanno comunque ritenuto di mantenere l’obbligo di preventiva comunicazione anche in caso di vendite promozionali.

Le vendite sottocosto

Maggiori informazioni sulle vendite sottocosto.

Ultima modifica: 19 Gennaio 2024 alle 17:06
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