L’autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’ Art. 23 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 .
L’autorizzazione unica ambientale, incorpora in un unico titolo sette diverse autorizzazioni ambientali:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
- comunicazione preventiva di cui all’ Art. 112 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , per l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’ Art. 269 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
- autorizzazione generale di cui all’ Art. 272 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 e 6, della L. 26 ottobre 1995 n. 447 ;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’ Art. 9 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 ;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al Suap. Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a “verifica di assoggettabilità” a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l’AUA. L’autorizzazione unica ambientale ai sensi dell’ Art. 2 D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 viene rilasciata dal SUAP previa istruttoria tecnica degli enti competenti. A parziale deroga di quanto sopra, a norma dell’articolo 3 comma 3 del decreto, vi è la possibilità per il gestore di non avvalersi dell’AUA per le attività soggette solo a comunicazione ovvero a autorizzazione di carattere generale.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Requisiti
L’autorizzazione unica ambientale ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
- diritti SUAP (se richiesti)
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Validità
L’autorizzazione unica ambientale ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
Riferimenti normativi
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.