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Registrazione stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale

Il Regolamento CE 21 ottobre 2009 n. 1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivanti non destinati al consumo umano, stabilisce all’art. 23 l’obbligo di notificare all’autorità competente ai fini della registrazione ogni stabilimento che tratti tali prodotti.

L’operatore del settore deve quindi registrare ciascun stabilimento posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivanti.

Ai fini della registrazione l’operatore deve presentare una DOMANDA, corredata dalla documentazione richiesta, al SUAP territorialmente competente in caso di apertura dello stabilimento e in caso di variazione della titolarità, di variazione di tipologia di attività, di cessazione e di chiusura di ogni attività soggetta a registrazione.

La documentazione verrà inoltrata al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e successivamente alla Regione Settore Prevenzione Veterinaria ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale del Ministero della Salute e del rilascio del numero di registrazione.

Non è richiesta la notifica ai fini della registrazione per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 o del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 , nonché per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità all’ Art. 24 Regolamento CE 21 ottobre 2009 n. 1069 . Stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Attività Produttive
Ultima modifica: 22 Febbraio 2024 alle 11:34
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