Sportello Unico Digitale - Alto Milanese

Vendita funghi epigei (spontanei freschi o secchi allo stato sfuso)

L’attività della vendita di funghi epigei (che si sviluppano fuori del terreno) è regolamentata dalla L. 23 agosto 1993 n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376 .

Vista la attenzione che occorre porre nel trattare tali prodotti per la salute umana e per la salvaguardia della biodiversità dei vari ecosistemi occorre che l’esercente che intende porre in vendita i
funghi epigei freschi e i funghi secchi sfusi appartenenti alla specie di cui è consentita la commercializzazione, si doti di apposito titolo di presupposto così come previsto dalla normativa in vigore.

È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376 e s.m.i., o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito regionale.

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Occorre inoltre che l’esercente dimostri di sapere riconoscere le diverse specie di funghi commestibili mediante l’acquisizione di apposito titolo dai competenti servizi territoriali della Regione.

L’attività di vendita dei funghi freschi o secchi necessita comunque del presupposto che esista una attività di vendita in sede fissa o su area pubblica o mediante forma speciale, per la quale si siano ottenuti i relativi titoli di presupposto possedendone tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti. In pratica anche se l’esercente intende vendere solamente funghi epigei freschi deve dotarsi del titolo di presupposto per l’esercizio del commercio in una delle tipologie consentite.

La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita (es. vicinato, media struttura di vendita, ecc.).

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

diritti SUAP (se richiesti)
diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 2 Novembre 2021 alle 08:56
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