Sportello Unico Digitale - Comune di Castelnuovo Don Bosco

Giochi leciti Sala giochi

L’esercizio di giochi leciti è sottoposto a particolare attenzione da parte del Legislatore in quanto vede una ricaduta importante sia in termini economici che sociali.

I giochi leciti si possono esercitare in appositi locali, che assumono il nome di “sale giochi”, oppure essere installati come singoli apparecchi in altri esercizi.

Le sale giochi sono locali appositamente allestiti per lo svolgimento dei giochi leciti che possono comprendere giochi da tavolo (carte, giochi in scatola, giochi di posizione, dama, scacchi, tennis tavolo, ecc.), apparecchi di divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper, ruspe, freccette, ecc.) e apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici (quali new slot, videogiochi, slot machine, ecc.).

Per poter esercitare l’attività di sala giochi l’esercente deve avere ottenuto dal Comune la licenza, ai sensi dell’ Art. 86 T.U.L.P.S. ( R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ). Nel momento in cui l’esercente è già in possesso della licenza ex Art. 86 T.U.L.P.S. o ex Art. 88 T.U.L.P.S. (sale scommesse), può procedere alla trasmissione di una SCIA per l’installazione degli apparecchi per i giochi leciti.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare una attività di giochi leciti, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Requisiti professionali: la Regione disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche co-struttive conformi al regolamento edilizio ed alla strumentazione urbanistica comunale, nonché al Testo Unico per l’edilizia (agibilità, prevenzione incendi, normativa urbanistica, barriere architettoni-che, norme igienico-sanitarie, ecc.), rispettare le norme in materia di gestione dei rifiuti, impatto sulla viabilità, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) nei casi richiesti ed avere una de-stinazione d’uso compatibile con l’attività stessa che dovrà essere verificata prima della presentazio-ne della pratica sul portale.

E’interdetta l’installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:

  1. gli istituti scolastici d’istruzione secondaria;
  2. le università;
  3. gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
  4. gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
  5. gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
  6. le strutture ricettive per categorie protette;

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
diritti SUAP (se richiesti)
diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 11 Agosto 2023 alle 11:53
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