Sportello Unico Digitale - Comune di Castelnuovo Don Bosco

Pubblico spettacolo ed intrattenimento temporaneo

Una manifestazione temporanea è uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico in un preciso arco temporale, cioè è un evento caratterizzato da una durata breve e ben definita, quindi non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.

Per queste attività occorre la procedura della licenza di esercizio per gli articoli 68 e 69. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA.

Le attività temporanee di pubblico spettacolo possono essere organizzate anche da soggetti che non svolgono professionalmente tale attività.

MANIFESTAZIONI “RIPETUTE”
Nel caso di manifestazioni che hanno richiesto la convocazione della Commissione di Vigilanza, se ripetute entro i due anni dalla convocazione stessa, alle stesse condizioni della precedente, non sussiste la necessità di richiedere nuovamente l’agibilità.

Attenzione:
Se l’attività rientra all’interno dei parametri che consentono l’applicazione delle “semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche” (art. 38-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76), utilizzare la relativa procedura prevista (Pubblico spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo temporaneo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dei locali: in caso di svolgimento in locali, occorre avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: in caso di svolgimento in locali, i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico).

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo.
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Prevenzione Incendi e Impatto Acustico: possesso di idonea documentazione come da normativa vigente.
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Misure di “Safety & Security”: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.
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Autorizzazione: l’esercizio delle attività oggetto del presente procedimento è soggetto a preventivo rilascio di autorizzazione, come previsto dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o alla presentazione della SCIA (nei casi previsti).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti SUAP (se richiesti)
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 12 Agosto 2024 alle 17:00
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