Sportello Unico Digitale - Unione Montana Langa Astigiana - Val Bormida

Infrastrutture rete di distribuzione (DIL)

Con il Decreto del Ministero della transizione ecologica del 20 ottobre 2022 sono state approvate le “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”.

Le linee guida si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale.

Nel decreto sono state individuate 4 tipologie di interventi:

Edilizia Libera

Rientrano in questa categoria non soggetta ad alcun titolo edilizio interventi che prevedono:

  1. interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e impianti esistenti, anche ai fini dell’ammodernamento tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative fondazioni, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di terra, nonché la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all’alimentazione di forniture transitorie);
  2. interventi riguardanti reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V;
  3. interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all’ 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e all’art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Autocertificazione (Competenza comunale)

Sono avviati immediatamente, a seguito della presentazione di un’autocertificazione al Comune competente per territorio, interventi che comportano:

  1. una variazione del tracciato entro 50 metri asse linea laddove venga rispettato l’obiettivo di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra;
  2. una variazione dell’altezza massima fuori terra dei sostegni che non determini comunque il superamento di 15 metri fuori terra;
  3. fermo restando la disponibilità dell’area interessata, se questo non comporta un ulteriore riduzione dell’uso del terreno interessato dalla variante, una variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di interventi interrati;
  4. il potenziamento della rete tramite linee fino a 1000 volt, laddove venga rispettato l’obiettivo di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra.

Denuncia di inizio lavori (DIL) (Competenza comunale)

Sono invece avviati trenta giorni dopo la presentazione di una denuncia di inizio lavoro al Comune competente per territorio, interventi che comportano:

  1. la realizzazione di reti di media tensione interrati, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022;
  2. la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 km;
  3. la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km;
  4. la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche;
  5. fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo la sostituzione dei sostegni con variazione dell’altezza pari al massimo al 30% dell’altezza dei sostegni esistenti.

Resta facoltà del gestore di presentare istanza per l’attivazione del procedimento unico di cui al paragrafo 2 dell’allegato del DM 20.10.2022 all’autorità competente, anche per gli interventi soggetti a DIL nei casi di necessità di acquisizione di dichiarazione di pubblica utilità o di autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti.

Autorizzazione unica (Competenza regionale)

Gli interventi che non ricadono nelle tre categorie precedenti sono realizzati a seguito del rilascio di una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio

 

Denuncia di inizio lavori (DIL)

La presentazione della DIL non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa DIL accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di vincoli, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

La DIL è presentata al comune territorialmente competente dal gestore della rete di distribuzione almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Nel caso di DIL condizionata il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio dell’ultimo atto di assenso previsto.

Autocertificazione

Allo stesso modo la presentazione dell’autocertificazione in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DSAN) non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa autocertificazione accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di vincoli, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.

L’autocertificazione è presentata al comune territorialmente competente dal gestore della rete di distribuzione e i lavori possono essere immediatamente iniziati.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante del gestore della rete di distribuzione.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (se richiesti).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Attività Produttive
Ultima modifica: 5 Dicembre 2023 alle 09:17
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